RU 2021 655
Ordinanza
sull’assicurazione militare
(OAM)
Modifica del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 28a cpv.1
Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 365 franchi.
Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa
Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 46 franchi al mese.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 2021-3613 RU 2021 655 Assicurazione militare. O RU 2021 655