RU 2021 672
RU 2021
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Ordinanza
concernente l’entrata in vigore parziale della legge federale
sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo
del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra III capoverso2 della legge federale del 25 settembre 20201 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, ordina:
Articolo unico 1 Le seguenti disposizioni della MPT entrano in vigore il 1° gennaio 2022:
a. gli articoli 365 capoverso2 lettera v e 367 capoversi2 lettera n e 4 del Codice penale2 (cifra I 6); b. gli articoli 108b, 108c, 108d e 108e della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea (cifra I 11). 2 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |