RU 2021 686
Ordinanza
sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza sui concimi, OCon)
Modifica del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi è modificata come segue:
Art. 23a Etichettatura prevista dal regolamento (UE) 2019/1009
In sostituzione dell’etichettatura prevista all’articolo 23 e conformemente alle disposizioni emanate dal DEFR in virtù dell’articolo 23 capoverso 6, è consentita l’etichettatura dei concimi prevista dalle prescrizioni del regolamento (UE) 2019/10092.
Art. 35
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2022.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, versione della GU L 170 del 25.6.2019, pag.1.
2021-3621 RU 2021 686 Ordinanza sui concimi RU 2021 686