RU 2021 771
Ordinanza generale
sugli emolumenti
(OgeEm)
Modifica del 24 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3
La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effettuate dalle unità amministrative in concorrenza con privati.
Art. 3 Nessuna riscossione di emolumenti
È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:
vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; oppure
si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni.
L’Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità.
Le unità dell’Amministrazione federale centrale non si fatturano reciprocamente emolumenti.
Art. 4, rubrica e cpv.1
Base di calcolo per i disciplinamenti degli emolumenti
Il calcolo degli emolumenti è disciplinato in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un’unità amministrativa.
2021-3882 RU 2021 771 Emolumenti. O generale RU 2021 771
Art. 5, rubrica
Aliquote nei disciplinamenti degli emolumenti
Art. 5a Consultazione della Sorveglianza dei prezzi nei disciplinamenti degli emolumenti
Quando prepara proposte volte a emanare o modificare disciplinamenti degli emolumenti, l’unità amministrativa responsabile invita la Sorveglianza dei prezzi a esprimere un parere entro un congruo termine.
Art. 12 cpv. 3 e 5
Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, l’unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l’emolumento, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, un termine supplementare di 20 giorni. L’unità amministrativa indica alla persona tenuta a pagare l’emolumento che alla scadenza di tale termine l’AFF è incaricata della riscossione del credito.
Per la fissazione del termine supplementare è possibile prevedere nel disciplinamento degli emolumenti la riscossione di emolumenti per i solleciti. Il loro importo è determinato in base al tempo supplementare impiegato e alle spese di trasmissione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |