Fonte

RU 2021 771

Ordinanza generale
sugli emolumenti
(OgeEm)

Modifica del 24 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effettuate dalle unità amministrative in concorrenza con privati.

Art. 3 Nessuna riscossione di emolumenti

È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:

  1. vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; oppure

  2. si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni.

L’Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità.

Le unità dell’Amministrazione federale centrale non si fatturano reciprocamente emolumenti.

Art. 4, rubrica e cpv.1

Base di calcolo per i disciplinamenti degli emolumenti

Il calcolo degli emolumenti è disciplinato in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un’unità amministrativa.

2021-3882 RU 2021 771 Emolumenti. O generale RU 2021 771

Art. 5, rubrica

Aliquote nei disciplinamenti degli emolumenti

Art. 5a Consultazione della Sorveglianza dei prezzi nei disciplinamenti degli emolumenti

Quando prepara proposte volte a emanare o modificare disciplinamenti degli emolumenti, l’unità amministrativa responsabile invita la Sorveglianza dei prezzi a esprimere un parere entro un congruo termine.

Art. 12 cpv. 3 e 5

Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, l’unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l’emolumento, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, un termine supplementare di 20 giorni. L’unità amministrativa indica alla persona tenuta a pagare l’emolumento che alla scadenza di tale termine l’AFF è incaricata della riscossione del credito.

Per la fissazione del termine supplementare è possibile prevedere nel disciplinamento degli emolumenti la riscossione di emolumenti per i solleciti. Il loro importo è determinato in base al tempo supplementare impiegato e alle spese di trasmissione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr