Fonte

Modifica: Ordinanza sui sistemi d’informazione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (RS 852.12, 2021-396), Ordinanza sui sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.063.1, 2021-337), Ordinanza sul coordinamento della trasformazione digitale e la governance delle TIC in seno all’Amministrazione federale (RS 172.010.58, 2020-988), Ordinanza sulla protezione civile (RS 520.11, 2020-888), Ordinanza concernente il sistema d’informazione Plato (RS 235.26, 2020-747), Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (RS 811.216, 2020-20), Ordinanza concernente il sistema d’informazione Ordipro (RS 235.21, 2019-209), Ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (RS 514.10, 2018-732), Ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali (RS 818.331, 2018-290), Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21, 2017-810), Ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501, 2017-502), Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (RS 811.117.3, 2017-279), Ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente (RS 816.11, 2017-204), Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.11, 2016-786), Ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (RS 172.010.59, 2016-610), Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (RS 832.112.1, 2016-674), Ordinanza concernente il sistema d’informazione E-VERA (RS 235.22, 2016-487), Ordinanza sul sistema d’informazione del servizio civile (RS 824.095, 2014-482), Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (RS 142.512, 2014-2), Ordinanza del DDPS sull’identificazione militare (RS 518.01, 2013-790), Ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (RS 510.911, 2009-824), Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.201, 2009-828), Correzione Ordinanza del DFI sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS (AS 2009 1609), Ordinanza sul censimento federale della popolazione (RS 431.112.1, 2009-42), Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.541, 2008-767), Ordinanza del DFI concernente i requisiti tecnici e grafici della tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RS 832.105.1, 2008-228), Ordinanza sull’armonizzazione dei registri (RS 431.021, 2007-868), Ordinanza del DFI sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS (RS 831.101.4, 2007-749), Ordinanza del DFI sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS (AS 2007 5281), Ordinanza sugli assegni familiari (RS 836.21, 2008-52), Ordinanza sul registro di commercio (RS 221.411, 2007-686), Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (RS 811.112.0, 2007-538), Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (RS 810.211, 2007-280), Ordinanza sulla radiotelevisione (RS 784.401, 2007-151), Ordinanza sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RS 832.105, 2007-101), Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (RS 142.513, 2006-303), Ordinanza sullo stato civile (RS 211.112.2, 2004-362), Ordinanza sulla circolazione stradale militare (RS 510.710, 2004-108), Ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (RS 171.115, 2003-512), Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (RS 143.11, 2002-468), Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (RS 142.314, 1999-361), Ordinanza sull’assicurazione malattie (RS 832.102, 1995-3867-3867-3867), Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.425, 1994-2399-2399-2399), Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1, 1993-2100-2100-2100), Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (RS 431.903, 1993-2253-2253-2253), Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (RS 837.02, 1983-1205-1205-1205), Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101, 63-1185-1183-1185)

RU 2021 800

Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)

Modifica del 17 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina

I

L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 134bis

Abrogato

Art. 134ter Annuncio dell’utilizzazione sistematica del numero AVS

Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate conformemente all’articolo 153c capoverso 1 LAVS a utilizzare sistematicamente il numero AVS annunciano tale utilizzazione all’UCC. Possono effettuare un annuncio collettivo.

L’annuncio comprende in particolare:

  1. la denominazione dell’autorità, dell’organizzazione o della persona autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero AVS;

  2. la designazione della persona responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l’articolo 153d lettera b LAVS;

  3. la base legale su cui si fonda l’utilizzazione sistematica del numero AVS e la menzione dei compiti legali il cui adempimento richiede questa utilizzazione sistematica.

2021-3784 RU 2021 800

Qualsiasi modifica dei dati indicati nell’annuncio deve essere comunicata immediatamente all’UCC.

Art. 134quinquies Misure per garantire l’utilizzazione del numero AVS corretto

Il numero AVS può essere registrato automaticamente in una banca dati se è stato comunicato:

  1. mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quater capoversi 2–4;

  2. da un organo esecutivo dell’AVS, Infostar, SIMIC, E-VERA oppure Ordipro.

La registrazione manuale è possibile unicamente dopo la verifica di un numero di controllo.

Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS sono tenute a far verificare periodicamente dall’UCC la correttezza di tutti i numeri AVS e dei relativi dati personali registrati nelle loro banche dati mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quater capoverso2 o 4.

Art. 134sexies –134octies

Abrogati

Art. 174 cpv.1, frase introduttiva e lett. a

All’UCC incombono, oltre a quelli indicati nell’articolo 71 LAVS e negli articoli 133bis, 134ter–134quinquies, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:

a. Abrogata

II

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

17 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II) Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L’ordinanza del DFI del 7 novembre 20072 sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza3 dell’11 agosto 19993 sull’asilo Nell’articolo 1e capoverso2 «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

2. Ordinanza VIS del 18 dicembre 20134 Nell’articolo10 capoverso1 lettera e «numero d’assicurato AVS» è sostituito con

3. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 20065

Art. 4 cpv.2 lett. c

La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie seguenti:

c. numero AVS.

4. Ordinanza del 20 settembre 20026 sui documenti d’identità Nell’articolo10 capoverso5 lettera h e nell’allegato1 «numero d’assicurato AVS» è 5. Ordinanza del 3 ottobre 20037 sull’amministrazione parlamentare Nell’articolo 6c capoverso3 lettera d «numero d’assicurato AVS» è sostituito con 6. Ordinanza del 25 novembre 20208 sulla trasformazione digitale e l’informatica

Art. 27 cpv.1 lett. c n. 8

I dati centralizzati nel sistema GDB provengono dalle fonti seguenti:

c. registri della Confederazione seguenti: 8. registro centrale degli assicurati AVS.

7. Ordinanza del 19 ottobre 20169 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione Nell’allegato «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

8. Ordinanza del 28 aprile 200410 sullo stato civile

Art. 8 lett. b

I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile:

b. numero AVS;

9. Ordinanza del 17 ottobre 200711 sul registro commercio Nell’articolo10 lettera a «numero di assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

10. Ordinanza Ordipro del 22 marzo 201912

Art. 5 cpv.4

I numeri AVS registrati in Ordipro sono verificati e, se del caso, rettificati secondo gli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194713 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) assegna un numero AVS alle persone che ne sono prive.

11. Ordinanza E-VERA del 17 agosto 201614

Art. 6 cpv.2

I numeri AVS registrati in E-VERA sono verificati e, se del caso, rettificati secondo gli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194715 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) assegna un numero AVS alle persone che ne sono prive.

12. Ordinanza Plato del 25 settembre 202016 Nell’allegato «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

13. Ordinanza del 30 giugno 199317 sulle rilevazioni statistiche Nell’allegato «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

14. Ordinanza del 21 novembre 200718 sull’armonizzazione dei registri In tutta l’ordinanza, «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

15. Ordinanza del 19 dicembre 200819 sul censimento Nell’articolo10 capoverso3, «numero di assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

16. Ordinanza del 30 giugno 199320 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Nell’articolo 3a capoverso1 lettere c ed e «numero di assicurato AVS» è sostituito 17. Ordinanza dell’11 febbraio 200421 sulla circolazione stradale militare Nell’articolo27 capoverso 1ter «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

18. Ordinanza del 16 dicembre 200922 sui sistemi d’informazione militari 19. Ordinanza del 22 novembre 201723 concernente l’obbligo di prestare servizio militare Nell’articolo 102 capoverso1 lettera a numero8 «numero d’assicurato AVS» è 20. Ordinanza del 21 novembre 201824 sull’equipaggiamento personale dei militari Nell’articolo31 capoverso1 lettera b «numero d’assicurato AVS» è sostituito con

21. Ordinanza del 2 luglio 200825 sulle armi

Art. 68 cpv.2 lett. a

L’autorità competente del Cantone di domicilio comunica all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l’autorizzazione oppure cui è stata confiscata l’arma:

a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo, la cittadinanza e il numero AVS, nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell’autorizzazione o alla confisca dell’arma;

22. Ordinanza del DDPS del 29 novembre 201326 sull’identificazione militare Negli articoli5 capoverso1 lettera a e 6 lettera a numero1 «numero d’assicurato» è 23. Ordinanza dell’11 novembre 202027 sulla protezione civile Nell’allegato3 «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

24. Ordinanza del 27 novembre 200928 sull’IVA Nell’articolo 134 lettera a «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

25. Ordinanza del 23 novembre 201629 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali Nell’articolo32 capoverso1 lettera a «numero d’assicurato AVS» è sostituito con

26. Ordinanza del 9 marzo 200730 sulla radiotelevisione

Art. 67a cpv.1 lett. e

Il DFAE mette a disposizione dell’organo di riscossione i seguenti dati provenienti dal sistema d’informazione Ordipro su tutte le persone esentate dal canone conformemente all’articolo 69b capoverso1 lettera b LRTV:

e. numero AVS.

27. Ordinanza del 16 marzo 200731 sui trapianti Nell’allegato2 «numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194632 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito 28. Ordinanza del 27 giugno 200733 sulle professioni mediche Nell’articolo5 capoverso2 lettera e «numero d’assicurato di cui all’articolo 50e capoverso1 della legge federale del 20 dicembre 194634 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

29. Ordinanza del 5 aprile 201735 sul registro LPMed

Nell’articolo3 capoverso1 lettera f «numero d’assicurato di cui all’articolo 50e capoverso1 della legge federale del 20 dicembre 194636 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

Nell’allegato1, «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

30. Ordinanza del 13 dicembre 201937 sul registro LPSan

Nell’articolo4 capoverso1 lettera e «numero d’assicurato di cui all’articolo 50e capoverso1 della legge federale del 20 dicembre 194638 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

Nell’allegato, «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

31. Ordinanza del 26 aprile 201739 sulla radioprotezione

Art. 73 cpv.1 lett. c

I seguenti dati relativi a persone professionalmente esposte a radiazioni sono memorizzati nel registro centrale delle dosi:

c. numero AVS;

32. Ordinanza del 22 marzo 201740 sulla cartella informatizzata del paziente

Art. 6 cpv.2 lett. e

La comunità di riferimento comunica all’UCC i seguenti dati per l’attribuzione del numero d’identificazione del paziente:

e. numero AVS.

33. Ordinanza dell’11 aprile 201841 sulla registrazione delle malattie tumorali

Art. 10 cpv.3 lett. a n. 2

Sono comunicati i seguenti dati:

a. sulla persona deceduta: 2. numero AVS, 34. Ordinanza del 20 agosto 201442 sul sistema d’informazione del servizio civile Nell’allegato «numero di assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

35. Ordinanza del 3 ottobre 199443 sul libero passaggio Negli articoli1 cpv.1 e 19abis cpv.3 lett. a «numero AVS degli assicurati» è sostituito 36. Ordinanza del 27 giugno 199544 sull’assicurazione malattie

Nell’articolo 59 capoverso1 lettera e «numero d’assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194645 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

Nell’articolo 105g lettera e «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

37. Ordinanza del 14 febbraio 200746 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art. 3 cpv.1 lett. b

L’assicuratore indica i dati seguenti sulla tessera d’assicurato:

b. numero AVS;

Art. 5 Numero AVS

Prima di rilasciare la tessera d’assicurato, l’assicuratore verifica il numero AVS presso il servizio competente e, se del caso, ne dispone l’attribuzione.

Adotta le misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 153d della legge federale del 20 dicembre 194647 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti al fine di proteggere il numero AVS.

I fornitori di prestazioni annunciano all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS l’utilizzazione sistematica del numero AVS conformemente all’articolo 134ter dell’ordinanza del 31 ottobre 194748 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Possono designare un servizio incaricato di procedere a un annuncio collettivo.

38. Ordinanza del DFI del 20 marzo 200849 concernente i requisiti tecnici e grafici della tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Negli allegati1 e 4 «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

39. Ordinanza del 19 ottobre 201650 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie Nell’articolo6 capoverso1 lettera b «numero d’assicurato AVS secondo l’articolo 83 LAMal» è sostituito con «numero AVS».

40. Ordinanza del 31 ottobre 200751 sugli assegni familiari Nell’articolo 18a capoverso1 lettere a e b «numero d’assicurato» è sostituito con 41. Ordinanza del 31 agosto 198352 sull’assicurazione contro la disoccupazione In tutta l’ordinanza «numero d’assicurato dell’AVS» è sostituito con «numero AVS».

42. Ordinanza del 26 maggio 202153 sui sistemi d’informazione AD Nell’allegato1, «numero di assicurato dell’AVS» è sostituito con «numero AVS».

43. Ordinanza del 18 giugno 202154 sui sistemi d’informazione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri Negli allegati1 e 2 «numero d’assicurato (AVS)» è sostituito con «numero AVS».