RU 2021 813
RU 2021
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19
nella situazione particolare
(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
Modifica del 3 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è modificata come segue:
Art. 3a Persone con un certificato di vaccinazione o guarigione
Sono considerate persone con un certificato di vaccinazione o guarigione ai sensi della presente ordinanza le persone che dispongono di uno dei seguenti certificati:
certificato di vaccinazione COVID-19 secondo l’articolo1 lettera a numero 1 dell’ordinanza del 4 giugno 20212 sui certificati COVID-19;
certificato di guarigione dalla COVID-19 secondo l’articolo1 lettera a numero2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19;
certificato di deroga COVID-19 secondo l’articolo1 lettera a numero 4 dell’ordinanza sui certificati COVID-19;
certificato estero riconosciuto attestante l’avvenuta vaccinazione o guarigione secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
2021-3988 RU 2021 813
Art. 6 cpv.2 lett. g, h e i
Sono esentate dall’obbligo di cui al capoverso1 le seguenti persone:
persone in strutture della ristorazione, bar e club mentre sono sedute al tavolo;
persone nel settore destinato al pubblico di una manifestazione: durante la consumazione mentre sono sedute al proprio posto;
le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione.
Art. 10 cpv.2 e 3
Il piano di protezione deve prevedere i seguenti provvedimenti:
provvedimenti concernenti l’igiene e l’aerazione;
provvedimenti concernenti il rispetto dell’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo6;
il rilevamento dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11, ove la presente ordinanza lo prescriva;
provvedimenti concernenti le persone che secondo l’articolo6 capoverso 2 non devono portare una mascherina facciale;
provvedimenti concernenti il rispetto della distanza, a meno che per le persone a partire dai 16 anni l’accesso non sia limitato alle persone con un certificato;
Se per le persone a partire dai 16 anni l’accesso è limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve contenere in aggiunta i seguenti provvedimenti:
provvedimenti per l’attuazione della limitazione dell’accesso;
provvedimenti concernenti le persone con un certificato di deroga COVID-19 secondo l’articolo 21a dell’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20213.
Art. 12 cpv.1 e 4
Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:
a. i gestori devono limitare l’accesso ai luoghi chiusi a persone con un certificato per persone a partire dai 16 anni. I gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone a partire dai 16 anni con un certificato di vaccinazione o guarigione.
i gestori possono limitare l’accesso alle aree esterne a persone con un certificato per persone a partire dal 16 anni. Se un gestore non prevede una limitazione dell’accesso alle aree esterne, tra gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;
alle manifestazioni all’aperto alle quali l’accesso è limitato a persone con un certificato per persone a partire dai 16 anni, tale limitazione si applica anche alle aree esterne di strutture della ristorazione, bar e club appartenenti alla manifestazione.
Abrogato
Art. 13 cpv.2 e 3
Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, per le persone a partire dai 16 anni l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato.
Le discoteche, le sale da ballo come anche le strutture secondo il capoverso2, per le persone a partire dai 16 anni, possono limitare l’accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione.
Art. 14 Manifestazioni all’aperto
Alle manifestazioni all’aperto per le persone a partire dai 16 anni l’accesso deve essere limitato alle persone con un certificato. Per le persone a partire dai 16 anni gli organizzatori possono limitare l’accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione.
È possibile rinunciare alla limitazione dell’accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 300;
i visitatori non ballano.
Alle manifestazioni nella cerchia familiare e degli amici (manifestazioni private) a cui partecipano fino a 50 persone e che si svolgono all’aperto ma non in strutture accessibili al pubblico è possibile rinunciare alla limitazione dell’accesso e all’elaborazione e attuazione di un piano di protezione; si applica solamente l’articolo4.
Art. 14a
Art. 15 Manifestazioni in luoghi chiusi
Alle manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato per persone a partire dai 16 anni. Per le persone a partire dai 16 anni gli organizzatori possono limitare l’accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione.
A manifestazioni religiose, funerali, manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, manifestazioni per la formazione dell’opinione politica nonché incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica svolti in luoghi chiusi è possibile rinunciare a una limitazione dell’accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 50;
è osservato l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo6; inoltre ove possibile è rispettata la necessaria distanza;
è vietato consumare cibi e bevande;
l’organizzatore elabora un piano di protezione secondo l’articolo 10 e lo attua;
l’organizzatore rileva i dati di contatto delle persone presenti;
Alle manifestazioni private con 30 persone al massimo che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico è possibile rinunciare a una limitazione dell’accesso e all’elaborazione di un piano di protezione; si applica solamente l’articolo4. Si raccomanda tuttavia di limitare l’accesso alle persone con un certificato se sono presenti più di 10 persone.
Art. 16 cpv.2 lett. c
L’autorizzazione è concessa se:
c. l’organizzatore presenta un piano di protezione secondo l’articolo 10.
Art. 17 cpv.1
L’accesso a una grande manifestazione è consentito alle persone a partire dai 16 anni se presentano un certificato. Per le persone a partire dai 16 anni gli organizzatori possono limitare l’accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione.
Art. 19a Disposizioni particolari destinate a istituzioni di formazione del settore universitario
Se il Cantone o una istituzione del settore universitario limita lʼaccesso ad attività di insegnamento e ricerca degli studi di bachelor e master nonché di dottorato alle persone con un certificato, ciò non esonera dall’obbligo di prevedere provvedimenti di protezione adeguati, in particolare l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo6.
Art. 20 lett. b e d
Per persone che svolgono attività sportive o culturali si applica quanto segue:
se le attività sono svolte nel quadro di manifestazioni, si applicano gli articoli 14 e 15 per quanto riguarda le limitazioni dell’accesso e del numero di persone;
se le attività sono svolte in luoghi chiusi si applica inoltre quanto segue: 1. per persone a partire dai 16 anni l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato; 2. deve essere presente un’aerazione efficace; 3. se durante l’attività non si porta la mascherina facciale, il gestore della struttura o l’organizzatore dell’attività deve rilevare i dati di contatto.
Art. 25 cpv. 1bis
Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica per:
le attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell’attività, non può essere portata una mascherina;
persone che non devono portare una mascherina facciale secondo l’articolo 6 capoverso2.
Art. 28 lett. a, c, e, g e h
È punito con la multa chi:
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articolo 10 capoversi 1–3, 12, 13, 14 capoversi1 e 2, 15 capoversi1 e 2, 17 capoverso1, 18 lettere a e b nonché 20;
intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi2 e 3 nonché 15 capoversi2 e 3 lettera a;
in violazione degli articoli5 capoverso1, 6 capoverso1 o 15 capoverso 2 lettera b, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile una deroga secondo l’articolo5 capoverso1 o 6 capoverso2;
intenzionalmente viola, in qualità di ospite di una struttura della ristorazione, l’obbligo di stare seduti secondo l’articolo 12 capoverso1 lettera a;
intenzionalmente accede come persona con più di 16 anni senza un certificato valido ai sensi dell’articolo3 a una struttura o a una manifestazione per le quali l’accesso è limitato alle persone con un simile certificato, a meno che non si tratti di una manifestazione privata secondo l’articolo 15 capoverso 3 lettera a.
Art. 32a Disposizione transitoria alla modifica del 3 dicembre 2021
Fino al 24 gennaio 2022, i documenti attestanti che una persona, per motivi medici, non può farsi vaccinare né testare sono equiparati ai certificati di cui all’articolo 3 capoverso1 nonché all’articolo 3a. Per l’attestazione è richiesto un certificato rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche.
Nelle manifestazioni e strutture in cui l’accesso delle persone al di sopra dei 16 anni è ulteriormente limitato a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione, fino al 12 dicembre 2021, in deroga all’allegato1 numero2 lettera a, è possibile verificare anche con altri mezzi che si tratti di un certificato secondo l’articolo 3a lettera c.
II
L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
L’allegato2 dell’ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari5 è modificato come segue:
Numeri 16001, 16002, 16004, 16006 e 16007 16001. Abrogato 16002. Omissione di portare una mascherina facciale in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni (art. 28 lett. e in combinato disposto con l’art.5 cpv.1, 6 cpv.1 o 15 cpv.2 lett. b dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16004. Abrogato 16006. Violazione, in qualità di ospite, dell’obbligo di stare seduti in strutture della ristorazione e bar (art. 28 lett. g in combinato disposto con l’art.
cpv.1 lett. a dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16007. Svolgimento di una manifestazione privata con più persone di quanto ammesso (art. 28 lett. c in combinato disposto con l’art. 14 cpv.3 e 15 cpv.3 lett. a dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 200
IV
L’allegato4 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20216 è modificato come segue:
Numero2 lett. b
Durata di validità La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di:
b. 24 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale.
V
La modifica del 3 novembre 20217 dell’ordinanza del 4 giugno 20218 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:
Cifra III allegato numero2
Art. 10 cpv.3
Cifra V cpv.3
Gli articoli1 lettera a numero4, 12 capoverso2 lettera b («e i certificati di deroga COVID-19 di cui all’articolo 21a»), 21a–21c, 25 capoverso2 lettera c e l’allegato 4a dell’ordinanza sui certificati COVID-19 nonché l’allegato1 numero2 lettera e dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare entrano in vigore il 10 gennaio 2022. L’articolo 10 capoverso3 non entra in vigore.
VI
Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 6 dicembre 2021 alle ore 00.009. Ha effetto sino al 24 gennaio 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
Gli articoli 3a lettera c e 10 capoverso3 lettera b entrano in vigore il 10 gennaio 2022.
3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 3 dicembre 2021 ai sensi dell’art.7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato 1
(art. 10 cpv.4, 11 cpv.1 nonché 29) Prescrizioni relative ai piani di protezione
Art. N. 1 .3.2
1.3.2 In deroga al numero1.3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare, nel limite del possibile, almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.
Art. N. 1 .3.3
Art. N. 1 .4.1
Art. N. 1 .4.2, frase introduttiva
Se sono rilevati i dati di contatto, il gestore o l’organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti:
Art. N. 1 .4.4
Devono essere registrati i seguenti dati:
cognome e nome;
domicilio;
numero di telefono.
Art. N. 2, titolo
Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico e manifestazioni per le quali l’accesso delle persone a partire dai
anni è limitato alle persone con un certificato o ulteriormente limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione