RU 2021 821
Ordinanza
sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento
per gli impianti nucleari
(Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento,
OFDS)
Modifica del 24 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 4bis–5
Sulla base dela verifica di cui al capoverso4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all’attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.
La Commissione richiede al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.
Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.
Art. 5 cpv.1 lett. a
Per costi amministrativi si intendono in particolare:
a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati, nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro;
2021-3934 RU 2021 821
Art. 8 cpv.3
I calcoli sono fondati su una durata d’esercizio presunta delle centrali nucleari di
anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell’IFSN concernente la prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso4 e 34a dell’ordinanza del 10 dicembre 20042 sull’energia nucleare.
Art. 14 cpv.1 lett. a
La Commissione stabilisce un quadro finanziario per il versamento delle risorse dei Fondi per il periodo di tassazione quinquennale successivo, conformemente all’articolo 9 capoverso1. A tale scopo si basa:
a. sui costi di disattivazione e di smaltimento prevedibili che ha fissato;
Art. 19 cpv. 1bis
Essi calcolano il piano di accantonamento utilizzando per analogia il modello attuariale per il calcolo dei contributi, tenendo conto dei parametri di cui all’allegato1.
Art. 20 Organi
Gli organi dei Fondi sono:
la Commissione;
il comitato della Commissione;
il comitato per gli investimenti;
il comitato per il controllo dei costi;
l’Ufficio;
il Servizio di revisione.
Art. 20a Nomina e durata del mandato
I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono nominati dal Consiglio federale.
I membri dei comitati e l’Ufficio sono nominati dalla Commissione.
La durata del mandato è di quattro anni e coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Essa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il mandato dei membri della Commissione e dei comitati, nonché dell’Ufficio e del Servizio di revisione nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima.
Ai membri della Commissione e dei comitati si applica per analogia la limitazione della durata della funzione di cui all’articolo 8i dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).
Art. 20b Rappresentanza in seno alla Commissione e ai comitati
I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi nella Commissione e in ciascuno dei comitati.
I collaboratori del DATEC, dell’IFSN e di imprese che hanno partecipato alla verifica degli studi sui costi su mandato del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati.
Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche in seno alla Commissione e ai comitati si applicano per analogia gli articoli 8c capoverso1 e 8cbis capoverso 1 OLOGA4. È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni di qualifiche.
Art. 21 Dimensioni e composizione della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati
La Commissione si compone di dieci membri al massimo.
Il comitato della Commissione si compone di quattro membri ed è formato:
dal presidente della Commissione;
da un membro della Commissione proposto dai proprietari; e
dai presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi.
Il comitato per gli investimenti e il comitato per il controllo dei costi si compongono ciascuno di 8–12 membri. Entrambi i comitati sono composti da membri della Commissione e altri specialisti nominati dalla Commissione.
La presidenza e la vicepresidenza della Commissione, nonché la presidenza del comitato della Commissione e dei comitati, sono esercitate da membri indipendenti della Commissione (art. 21a cpv. 1).
Art. 21a cpv.1
I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati che non rappresentano i proprietari (membri indipendenti) non possono intrattenere con questi ultimi relazioni tali da mettere in dubbio la loro imparzialità.
Art. 21b Segreto
Le deliberazioni della Commissione, del comitato della Commissione, dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro si svolgono a porte chiuse.
I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni vigenti concernenti il segreto d’ufficio e l’obbligo di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione.
Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero2 del Codice penale5.
L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri uscenti.
Art. 21c Indennizzo
Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l’indennità dei membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati è retta per analogia dagli articoli 8l–8t OLOGA6 per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d’occupazione è stabilito dal DATEC.
Per i presidenti del comitato della Commissione e dei comitati si applicano gli stessi importi previsti per i presidenti.
Il DATEC può aumentare gli importi al massimo del 50 per cento per i membri indipendenti.
Art. 21d Motivi di ricusazione
In caso di conflitti d’interesse in relazione alla propria persona, ai propri datori di lavoro o mandanti, i membri indipendenti della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati si ricusano.
I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati che rappresentano i proprietari si ricusano in caso di conflitti d’interesse:
in occasione di controversie legali in cui sono coinvolti i proprietari rappresentati e il Fondo di disattivazione o il Fondo di smaltimento; o
in relazione alla propria persona.
Art. 22 Gruppi di specialisti e gruppi di lavoro
La Commissione può istituire gruppi di specialisti e gruppi di lavoro composti di membri della Commissione, membri dei comitati e specialisti esterni.
I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi in ciascun gruppo di specialisti e gruppo di lavoro.
I gruppi di specialisti e i gruppi di lavoro sono presieduti ciascuno da un membro indipendente della Commissione.
I gruppi di specialisti e i gruppi di lavoro elaborano basi decisionali per la Commissione.
Art. 22a Mandato in comune
Nello svolgimento delle proprie attività i membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati si adoperano per garantire un finanziamento sufficiente del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento.
Art. 23, rubrica e lett. a, ater, e, nonché q–r
Compiti della Commissione La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi;
ater. stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari;
nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi;
qbis. nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv.2 lett. b);
qter. coinvolge specialisti all’occorrenza;
vigila sull’operato dell’Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro cui essa ha fatto capo;
Art. 23a Compiti del comitato della Commissione e dei comitati
Il comitato della Commissione e i comitati elaborano basi decisionali per la Commissione.
Il comitato della Commissione gestisce in particolare gli affari correnti su mandato della Commissione e ne prepara le decisioni.
Il comitato per gli investimenti è competente in particolare per la sorveglianza sull’amministrazione del patrimonio e l’elaborazione e attuazione della strategia d’investimento.
Il comitato per il controllo dei costi è competente in particolare per l’allestimento dello studio sui costi e la sua verifica.
Art. 29a cpv.2 lett. b–d
Il DATEC ha le seguenti competenze:
e c. Abrogate
su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all’articolo 23 lettera qbis.
II
L’allegato1 è modificato come segue:
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |