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RU 2021 828

Ordinanza
sull’energia
(OEn)

Modifica del 24 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza sull’energia del 1° novembre 20171 è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 7

Capitolo 3 Guichet unique, progetti nel settore idroelettrico e piani direttori

cantonali, interesse nazionale e costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia

Sezione 1 Guichet unique

Titolo dopo l’art. 7

Sezione 1a Progetti nel settore idroelettrico e piani direttori cantonali

Art. 7a

Per il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per impianti idroelettrici non è necessaria la definizione delle sezioni di corsi d’acqua adeguate di cui all’articolo 10 LEne. I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente continuano a necessitare, come finora, di una base nel piano direttore (art. 8 cpv.2 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio).

Gli impianti idroelettrici privi di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente non necessitano di una base nel piano direttore, anche se sono considerati di interesse nazionale.

2021-3933 RU 2021 828 Energia. O RU 2021 828

Art. 8 cpv. 2–2quater

Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:

  1. raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno; oppure

  2. raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all’anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza.

Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l’interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l’ampliamento.

Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l’articolo 5 capoverso1 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN, l’impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;

  2. nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.

Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh.

Art. 16 cpv. 2bis

Se un soggetto terzo si assume il finanziamento dell’impianto e a tale scopo ricorre a capitale di debito, il proprietario fondiario può scegliere se fatturare i costi del capitale calcolati secondo il capoverso2 oppure gli interessi passivi effettivamente sostenuti.

Art. 18 cpv.1 lett. a

I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi:

a. la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il nominativo del rappresentante di questo raggruppamento e dei locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento e che dopo la costituzione dello stesso non risultano più come consumatori finali;

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Art. 39 cpv. 1bis

La convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che presentano una durata di ammortamento non superiore a sei anni. Nel caso di misure infrastrutturali, in particolare misure relative a edifici, a impianti a lunga durata di vita o orientati su diversi prodotti o processi, vale una durata di ammortamento non superiore a dodici anni.

Art. 59 cpv.1

I Cantoni presentano all’UFE entro il 15 marzo dell’anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi promossi attraverso i contributi globali.

Art. 63 cpv. 1bis

Eventuali mezzi finanziari di terzi confluiti nel credito cantonale di cui al capoverso1 lettera b devono essere dichiarati. Questi mezzi devono essere vincolanti, irrevocabili e messi a disposizione su tutto il territorio del Cantone per il programma di promozione cantonale.

II

L’ordinanza del 7 novembre 20014 sugli impianti a bassa tensione è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1bis

I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 1° novembre 20175 sull’energia) notificano al gestore di rete i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano di qualsiasi cambiamento di proprietà.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr Energia. O RU 2021 828