Fonte

RU 2021 843

Ordinanza
sul personale federale
(OPers)

Modifica del 3 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 27 cpv.2 lett. g

Per le seguenti categorie di personale il periodo di prova può essere fissato per contratto a sei mesi al massimo:

g. impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento o che sono impiegati all’estero, ad eccezione degli impiegati che sono assunti a tempo determinato per la durata di una formazione.

Art. 52 cpv. 7bis

Se viene a mancare il presupposto per l’assegnazione a una classe superiore secondo il capoverso 6, l’autorità competente di cui all’articolo2 adegua la classe di stipendio e lo stipendio nel contratto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile.

Art. 60, rubrica e cpv. 1–3

Congedo di maternità (art. 29 cpv. 1 LPers)

Alla nascita di uno o più figli, l’impiegata ha diritto a un congedo di maternità pagato di quattro mesi. Se un neonato deve rimanere in ospedale per un periodo ininterrotto di almeno due settimane immediatamente dopo la nascita, tale congedo viene prolungato della durata dell’ospedalizzazione, ma ammonta al massimo complessivamente a 154 giorni.

2021-4051 RU 2021 843 Personale federale. O RU 2021 843

L’impiegata può iniziare il congedo di maternità al massimo due settimane prima della data prevista per la nascita.

Durante i primi quattro mesi del congedo di maternità, all’impiegata vengono versati l’intero stipendio e gli assegni sociali. Se il congedo viene prolungato a causa dell’ospedalizzazione del neonato, durante la proroga all’impiegata è versata soltanto l’indennità di maternità conformemente alle legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno.

Art. 75d cpv.1 lett. e

L’impiegato presenta una domanda scritta di rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e conferma con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite. La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

e. i costi effettivi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr