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Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale

AS 2021 914 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 10 dic 2021

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2021-914/it/ordinanza-del-ddps-sulla-misurazione-nazionale

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale (RS 510.626.1)

RU 2021 914

Ordinanza del DDPS
sulla misurazione nazionale
(OMN – DDPS)

Modifica del 10 dicembre 2021

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
ordina:

I

L’ordinanza del DDPS del 5 giugno 20081 sulla misurazione nazionale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. a e c

I punti fissi planimetrici della categoria1 (PFP1 costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale per la planimetria. Comprendono:

  1. le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare (rete GNSS) della Svizzera;

  2. i punti di triangolazione nazionale di 1° e 2° ordine, nonché una scelta di punti della triangolazione di 3° ordine di importanza storica o particolare per la misurazione nazionale.

Art. 7 lett. h–j

L’Ufficio federale di topografia fornisce le seguenti prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica:

  1. declinazione, inclinazione e intensità del campo geomagnetico;

  2. dati delle misurazioni della rete GNSS mediante i sistemi di posizionamento giusta l’articolo 3 capoverso 3;

  3. i software geodetici che tengono segnatamente conto delle peculiarità dei sistemi e dei quadri di riferimento svizzeri.

2021-4175 RU 2021 914 Misurazione nazionale. O del DDPS RU 2021 914

Art. 9 cpv. 4

L’Ufficio federale di topografia allestisce carte nazionali in forma digitale, che sono indipendenti dalla scala e che possono essere collegate a ulteriori informazioni.

Art. 10 lett. a e g

L’Ufficio federale di topografia fornisce le prestazioni ufficiali particolari seguenti:

  1. Abrogata

  2. carte nazionali per attività escursionistiche e ciclistiche.

Footnotes

  1. [1] RS 510.626.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.

10 dicembre 2021 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd