Fonte

RU 2022 167

Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)

Modifica dell’11 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 53 Persone bisognose di protezione

(art. 30 cpv.1 lett. l LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi)

Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa dipendente temporanea se:

  1. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  2. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.

Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa indipendente temporanea se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere b e c LStrI.

Art. 64 cpv. 2

La persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 53 capoverso1.

2022-0735 RU 2022 167 Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2022 167

II

La presente ordinanza entra in vigore il 12 marzo 2022 alle ore 00.002.

11 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente dell’11 marzo 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).