RU 2022 167
Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)
Modifica dell’11 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 53 Persone bisognose di protezione
(art. 30 cpv.1 lett. l LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi)
Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa dipendente temporanea se:
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.
Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa indipendente temporanea se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere b e c LStrI.
Art. 64 cpv. 2
La persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 53 capoverso1.
2022-0735 RU 2022 167 Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2022 167
II
La presente ordinanza entra in vigore il 12 marzo 2022 alle ore 00.002.
11 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente dell’11 marzo 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).