RU 2022 21
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)
Modifica del 19 gennaio 2022
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è modificata come segue:
Art. 2 cpv.2
Nelle scuole del livello secondario II vige l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo6. Per il resto, i provvedimenti nel settore della scuola dell’obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni.
Art. 3 Certificati
Nella presente ordinanza si intende per:
certificato di vaccinazione: un certificato di vaccinazione COVID-19 secondo l’articolo1 lettera a numero1 dell’ordinanza del 4 giugno 20212 sui certificati COVID-19 o un certificato estero attestante le vaccinazioni riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19;
certificato di guarigione: un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo1 lettera a numero2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un 2022-0133 RU 2022 21 certificato estero attestante la guarigione riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19;
certificato di test: un certificato di test COVID-19 di cui all’articolo1 lettera a numero3 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero attestante i test riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19;
certificato di deroga: un certificato di deroga COVID-19 di cui all’articolo 1 lettera a numero4 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
Art. 3a Limitazioni dell’accesso
Le limitazioni dell’accesso a strutture o manifestazioni alle persone con determinati certificati si applicano solo alle persone a partire dai16 anni.
Se l’accesso è limitato alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test, il certificato di test non è necessario se il certificato di vaccinazione o guarigione è valido da non più di 120 giorni. Questa eccezione non si applica alle persone con un certificato di guarigione emesso sulla base di un test anticorpale ai sensi dell’articolo16 capoverso3 dell’ordinanza del 4 giugno 20213 sui certificati COVID-19.
Le persone con un certificato di deroga possono accedere alle strutture o alle manifestazioni come le persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all’obbligo della mascherina di cui all’articolo6 capoverso2 lettera i.
Al momento dell’accesso a strutture o manifestazioni, le persone che dispongono di un certificato medico attestante che non possono farsi vaccinare per uno dei motivi medici di cui all’allegato4 sono equiparate alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione, a condizione che presentino un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6 capoverso2 lettera i.
Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche e in possesso di un titolo federale di perfezionamento nella specializzazione in cui rientra il motivo addotto.
Art. 6 cpv.2 lett. f–i,3 e 4
Sono esentate dall’obbligo di cui al capoverso1 le seguenti persone:
le persone che, in virtù di una prescrizione della presente ordinanza, sono esentate dall’obbligo della mascherina nei settori dello sport e della cultura;
le persone in strutture della ristorazione, bar e club: mentre sono sedute al tavolo;
le persone nel settore destinato al pubblico di manifestazioni: durante la consumazione mentre sono sedute al proprio posto;
le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.
e 4 Abrogati
Titolo prima dell’art.7
Sezione 3 Provvedimenti concernenti l’isolamento
Art. 7 e 8
Abrogati
Art. 9, rubrica
Abrogata
Art. 10 cpv.2 lett. c ed e nonché3, frase introduttiva e lett. c
Il piano di protezione deve prevedere i seguenti provvedimenti:
Abrogata
provvedimenti concernenti il rispetto della distanza, a meno che l’accesso sia limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente.
Se l’accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente, il piano di protezione deve contenere anche i seguenti provvedimenti:
c. provvedimenti concernenti le persone provviste di un certificato di cui all’articolo 3a capoverso4 attestante che non possono farsi vaccinare per un motivo medico.
Art. 11
Abrogato
Art. 12 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club
Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:
i gestori devono limitare l’accesso ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;
i gestori possono limitare l’accesso alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;
se l’area esterna di una struttura della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.
L’autorità cantonale competente può, in singoli casi e prescrivendo misure di protezione specifiche, prevedere che i gestori di strutture della ristorazione possano consentire l’accesso anche a persone che non dispongono del necessario certificato se:
è presente una relativa richiesta del Dipartimento federale degli affari esteri;
ciò è necessario per il mantenimento delle buone relazioni internazionali della Svizzera.
Le mense aziendali, le strutture della ristorazione nella zona di transito degli aeroporti nonché in strutture sociali, in particolare nei centri di consulenza, possono rinunciare a limitare l’accesso, a condizione che prevedano misure di protezione adeguate, segnatamente il rispetto della distanza obbligatoria tra gli ospiti o i gruppi di ospiti e l’obbligo di stare seduti durante la consumazione.
Abrogato
Art. 13 Disposizioni particolari per le discoteche e le sale da ballo e per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive
Le discoteche e le sale da ballo devono limitare l’accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.
Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. Tali strutture possono limitare l’accesso a chi è provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test
Art. 14 Manifestazioni all’aperto
Alle manifestazioni all’aperto l’accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test. Gli organizzatori possono anche limitare l’accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione o limitarlo ulteriormente.
È possibile rinunciare alla limitazione dell’accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 300;
i visitatori non ballano.
Alle manifestazioni nella cerchia familiare e degli amici (manifestazioni private) a cui partecipano fino a 50 persone e che si svolgono all’aperto ma non in strutture accessibili al pubblico è possibile rinunciare alla limitazione dell’accesso e all’elaborazione e attuazione di un piano di protezione; si applica solamente l’articolo4.
Art. 15 Manifestazioni in luoghi chiusi
Alle manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso deve essere limitato a persone provviste di un certificato di vaccinazione o guarigione. Gli organizzatori possono anche limitare l’accesso a chi è provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.
A manifestazioni religiose, funerali, manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, manifestazioni per la formazione dell’opinione politica nonché incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica svolti in luoghi chiusi è possibile rinunciare a una limitazione dell’accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 50;
è osservato l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo6; inoltre ove possibile è rispettata la distanza obbligatoria;
è vietato consumare cibi e bevande;
l’organizzatore elabora un piano di protezione secondo l’articolo10 e lo attua;
Alle manifestazioni private con 30 persone al massimo che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico è possibile rinunciare alla limitazione dell’accesso e all’elaborazione e attuazione di un piano di protezione. Se non sono presenti più di10 persone è possibile rinunciare anche alla limitazione dell’accesso; in tal caso si applica solamente l’articolo4.
Art. 16 Disposizioni particolari per grandi manifestazioni
Chi vuole svolgere una manifestazione con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti (grandi manifestazioni), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.
L’autorizzazione è concessa se:
si può presumere che la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permetterà lo svolgimento;
si può presumere che al momento dello svolgimento della manifestazione il Cantone disporrà delle capacità necessarie per garantire un’assistenza sanitaria senza restrizioni sia ai pazienti COVID-19 sia agli altri pazienti; questo significa che possono essere eseguiti anche interventi non urgenti dal punto di vista medico;
l’organizzatore presenta un piano di protezione secondo l’articolo10.
Se una grande manifestazione si svolge in due o più Cantoni, è richiesta l’autorizzazione di ciascun Cantone. I Cantoni coordinano tra di loro le procedure.
Chi intende svolgere più manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura può farne richiesta in un’unica domanda.
L’autorità cantonale competente può accordare deroghe alla limitazione dell’accesso per manifestazioni sportive e culturali all’aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto e per le quali, a causa delle peculiarità locali, non sono possibili né controlli all’ingresso né sbarramenti.
Il Cantone revoca un’autorizzazione o emana ulteriori restrizioni se:
la situazione epidemiologica peggiora a tal punto che lo svolgimento della manifestazione non è più possibile, segnatamente perché le capacità necessarie secondo il capoverso2 lettera b non possono più essere garantite; o
l’organizzatore non ha rispettato le misure previste nel piano di protezione in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro.
Art. 17
Abrogato
Art. 18 Disposizioni particolari per le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico
Alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico si applica quanto segue:
se la fiera non si svolge esclusivamente all’aperto, si deve limitare l’accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; gli organizzatori possono limitare l’accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;
l’organizzatore deve elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo10;
se al giorno sono presenti più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti, le fiere necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente; si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all’articolo16 capoversi2, 4 e 5.
Art. 19 cpv.1 lett. d
Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone:
d. i dibattimenti davanti ad autorità di conciliazione e ad autorità giudiziarie.
Art. 19a Disposizioni particolari per il settore della formazione
Per le seguenti offerte e attività di formazione di base e continua, l’accesso deve essere limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test:
le attività di insegnamento e ricerca degli studi di bachelor e master nonché di dottorato come pure gli esami presso le istituzioni del settore universitario;
le attività di insegnamento di cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti a livello federale delle scuole specializzate superiori come pure gli esami presso le scuole specializzate superiori;
gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori;
gli esami nell’ambito di offerte di formazione continua secondo l’articolo 3 lettera a della legge federale del 20 giugno 20145 sulla formazione continua (LFCo);
i corsi di formazione continua ordinati dalle autorità;
i corsi di preparazione agli esami federali;
le offerte nell’ambito dell’acquisizione di competenze di base secondo l’articolo 13 LFCo;
le offerte volte ad adempiere i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione;
gli esami svizzeri di maturità ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 19987 sull’esame svizzero di maturità;
gli esami federali di maturità professionale ai sensi dell’ordinanza della SEFRI del 16 novembre 20168 sull’esame federale di maturità professionale;
gli esami complementari ai sensi dell’ordinanza del 2 febbraio 20119 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle scuole universitarie.
Art. 20 Disposizioni particolari per le attività sportive o culturali
Alle attività sportive o culturali all’aperto si applica quanto segue:
non vige alcun obbligo di limitare l’accesso;
non vige alcun obbligo di portare una mascherina facciale;
non vige alcun obbligo di rispettare la distanza obbligatoria.
Alle attività sportive o culturali svolte da più persone in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture si applica quanto segue:
l’accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; può anche essere limitato alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;
l’obbligo di portare una mascherina facciale è disciplinato dall’articolo6;
deve essere presente un’aerazione efficace.
Le seguenti persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test hanno accesso alle attività sportive o culturali in luoghi chiusi accessibili al pubblico delle strutture e non devono portare una mascherina facciale:
per le attività sportive: 1. gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale, 2. i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, l’esonero dall’obbligo della mascherina si applica anche alla lega dell’altro sesso;
per le attività culturali: 1. artisti professionisti, 2. artisti professionisti in formazione.
I bambini e i giovani sotto i16 anni non devono portare una mascherina facciale durante le attività sportive o culturali in luoghi chiusi accessibili al pubblico delle strutture.
Se un’attività sportiva o culturale si svolge nel quadro di una manifestazione soggetta a ulteriori limitazioni dell’accesso, tali limitazioni si applicano anche alle persone che svolgono l’attività. Sono eccettuate le persone di cui al capoverso3.
Per le attività sportive e culturali deve essere elaborato o attuato un piano di protezione soltanto se le attività sono svolte in gruppi di più di cinque persone. Alle persone che svolgono le attività in un rapporto d’impiego si applicano le prescrizioni di cui all’articolo25.
Art. 21 Disposizioni particolari per l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù
Per le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù svolte con bambini e giovani sotto i16 anni vige unicamente l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo10. Nel piano di protezione sono definite le attività consentite.
Art. 22, frase introduttiva
L’autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all’articolo10 capoversi 2–4 se:
Art. 25 Provvedimenti di prevenzione
I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento. A tal fine devono essere previsti e attuati i corrispondenti provvedimenti.
Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica alle persone che:
a. svolgono attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell’attività, non può essere portata una mascherina; o
b. non devono portare una mascherina facciale secondo l’articolo6 capoverso 2 lettere b, c, e ed f.
I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate, la regolare aerazione o l’uso della mascherina all’aperto.
Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di vaccinazione, guarigione o test alle seguenti condizioni:
la verifica serve soltanto a stabilire misure di protezione opportune o all’attuazione del piano di test di cui all’articolo7 capoverso3;
il risultato della verifica non è utilizzato per altri scopi;
la verifica e i provvedimenti risultanti sono documentati per scritto;
sono sentiti preventivamente i lavoratori o i loro rappresentanti.
I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.
Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l’articolo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202010.
Art. 28
È punito con la multa chi:
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articoli10 capoversi 1–3,12, 13, 14 capoversi1 e 2, 15, 18 lettere a e b, 19a nonché20 capoversi2, 3 e 5;
Abrogata
intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo gli articoli14 capoversi2 e 3 nonché 15 capoversi2 e 3;
intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all’articolo 16 capoverso1 oppure svolge una fiera specialistica o una fiera aperta al pubblico di cui all’articolo18 lettera c senza essere in possesso dell’autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato;
in violazione degli articoli5 capoverso1, 6 capoverso1 o 15 capoverso 2 lettera b, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile una deroga secondo l’articolo5 capoverso1 o 6 capoverso2;
Abrogata
intenzionalmente viola, in qualità di ospite di una struttura della ristorazione, l’obbligo di stare seduti secondo l’articolo12 capoverso1 lettera a;
intenzionalmente accede senza il certificato obbligatorio a una struttura o a una manifestazione.
Art. 29 cpv.1
Il Dipartimento federale dell’interno aggiorna gli allegati1, 2 e 4 secondo le conoscenze scientifiche più recenti.
Art. 32a Disposizione transitoria della modifica del 19 gennaio 2022
Fino al 13 febbraio 2022, le persone con un certificato attestante che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare né testare possono accedere alle strutture o alle manifestazioni come le persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all’obbligo della mascherina di cui all’articolo6 capoverso2 lettera i.
Il certificato deve essere rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 200611 sulle professioni mediche.
II
Gli allegati1 e 4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
L’allegato2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
Fatti salvi i capoversi2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 25 gennaio 2022 alle ore 00.00.
Entrano in vigore il 31 gennaio 2022:
l’allegato2 numeri1.2 e 2.1;
l’articolo 27a capoverso11 e l’allegato 1a numero2 dell’ordinanza 3 COVID- 19 del 19 giugno 202012;
l’allegato2 numeri1.2 e 2.1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 202113;
l’allegato2 numero1.2 e l’allegato3 numero1.2 dell’ordinanza del 4 giugno 202114 sui certificati COVID-19.
Il titolo prima dell’articolo7, gli articoli 7–9 nonché l’allegato2 numeri1.3 e 2.2 entrano in vigore il 1° marzo 2022.
Fatti salvi i capoversi5 e 6, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 marzo 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
L’articolo25 capoverso5 ha effetto sino al 28 febbraio 2022.
Hanno validità illimitata:
gli articoli7 e 8 nonché l’allegato2 numeri1.2,1.3,2.1 e 2.2;
l’allegato 1a numero2 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202015;
l’allegato2 numeri1.2 e 2.1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 202116;
l’allegato2 numero1.2 e allegato 3 numero1.2 dell’ordinanza del 4 giugno 202117 sui certificati COVID-19.
19 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato
(cifra III) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 gennaio 201918 concernente le multe disciplinari
Art. N. 16001 -16007
16001. Abrogato 16002. Omissione di portare una mascherina facciale in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni (art. 28 lett. e in combinato disposto con l’art.5 cpv.1, 6 cpv.1 o 15 cpv.2 lett. b dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16003. Abrogato 16004. Abrogato 16005. Accesso illecito senza il certificato obbligatorio a un luogo o una manifestazione per i quali l’accesso delle persone a partire dai16 anni è limitato alle persone con un determinato certificato (art. 28 lett. h dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16006. Violazione, in qualità di ospite, dell’obbligo di stare seduti in strutture della ristorazione e bar (art. 28 lett. g in combinato disposto con l’art.
cpv.1 lett. a dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16007. Svolgimento di una manifestazione privata con un numero di persone superiore a quello ammesso (art. 28 lett. c in combinato disposto con gli art. 14 cpv.3 e 15 cpv.3 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 200
2. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202019
Art. 27a cpv.1 e 11
Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.
Non sono considerate particolarmente a rischio:
le donne incinte vaccinate contro il COVID-19, durante 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa;
le persone di cui al capoverso10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite: 1. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS- CoV-2: per 270 giorni a partire dall’11° giorno dopo la conferma del contagio, 2. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’articolo16 capoverso3 dell’ordinanza del 4 giugno 202120 sui certificati
Allegato 1a
Art. N. 2
Il periodo durante il quale le persone vaccinate sono escluse dal divieto d’entrata di cui all’articolo4 capoverso1 è di 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione completa.
3. Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 202121
Art. N. 1 .2
1.2 La durata di validità della vaccinazione è di 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.
Art. N. 2 .1
2.1 Una guarigione è valida durante il seguente lasso di tempo:
in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS- CoV-2: dal 11° al 270° giorno dalla conferma del contagio;
in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’articolo16 capoverso3 dell’ordinanza del 4 giugno 202122 sui certificati
4. Ordinanza del 4 giugno 202123 sui certificati COVID-19
Art. N. 1 .2
1.2 Durata di validità:
per una vaccinazione di cui al numero1.1 lettera a: 270 giorni dalla somministrazione dell’ultima dose;
per una vaccinazione di cui al numero1.1 lettera b: 270 giorni a partire dal 22° giorno dopo la somministrazione dellʼultima dose;
per una vaccinazione di cui al numero1.1 lettera d: 270 giorni.
Allegato 3
Art. N. 1 .2
1.2 Durata di validità:
per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso1: 270 giorni calcolati dal giorno del risultato positivo del test di cui al numero1.1 lettera a;
per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso3: 90 giorni calcolati dal giorno del prelievo del campione per l’analisi di cui al numero1.1 lettera b.
Allegato 1
(art.10 cpv.4 e 29) Prescrizioni relative ai piani di protezione
1 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico e manifestazioni per le quali l’accesso delle persone a partire
dai16 anni non è limitato alle persone con un certificato
1.1 In generale
1.1.1 Principio
Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di15 minuti.
1.1.2 Protezione dal contagio da COVID-19
Nella scelta dei provvedimenti di cui all’articolo10 capoverso2, il gestore o l’organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.
Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all’articolo25.
Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi1 e 2, il gestore o l’organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.
1.1.3 Informazione delle persone presenti Il gestore o l’organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l’eventuale obbligo di portare una mascherina facciale.
1.2 Igiene
1.2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per
i lavandini accessibili al pubblico, sapone.
1.2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente. 1.2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.
1.3 Distanziamento
1.3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno1,5 metri (distanza obbligatoria). 1.3.2 In deroga al numero1.3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare, nel limite del possibile, almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere. 1.3.3 Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone. 1.3.4 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.
2 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico e manifestazioni per le quali l’accesso è limitato alle persone
con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o ulteriormente limitato Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda:
l’esecuzione ordinata e capillare dei controlli all’ingresso, inclusa l’istruzione del personale e la verifica elettronica dei certificati con l’applicazione per la verifica di cui all’articolo 29 dell’ordinanza del 4 giugno 202124 sui certificati COVID-19 o un’altra applicazione che possa validare i certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari di cui all’articolo 28 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 e corrisponda ai principi di cui all’articolo 29 capoverso 2 lettere a e b dell’ordinanza sui certificati COVID-19;
la verifica dell’identità di persone nel quadro dei controlli all’ingresso secondo la lettera a; questa deve avvenire mediante un documento d’identità appropriato con foto;
il trattamento di dati personali nel quadro dei controlli all’ingresso secondo la lettera a; in questo caso si applica quanto segue: 1. i gestori o gli organizzatori devono informare anticipatamente le persone interessate del trattamento dei dati, 2. i dati non possono essere trattati per nessun altro scopo, 3. i dati possono essere conservati solo se servono a garantire i controlli all’ingresso; in questo caso devono essere distrutti al più tardi12 ore dopo la fine della manifestazione;
l’informazione di visitatori e partecipanti sulla necessità di presentare un certificato e sulle misure di igiene e di comportamento in vigore;
l’igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, le pulizie periodiche, l’aerazione;
un eventuale obbligo per i lavoratori e per le altre persone che lavorano per la manifestazione che hanno contatti sul posto con i visitatori di portare una mascherina facciale;
la presenza di persone con un attestato secondo gli articoli 3a capoverso4 o 32a capoverso1, ad esempio l’obbligo per queste persone di portare una mascherina facciale o, in caso di compresenza di un attestato per l’esonero dall’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo 5 capoverso1 lettera b, prescrizioni per il rispetto della distanza obbligatoria.
(art.6 cpv.5 e 6, 7 cpv.2 nonché 29) Prescrizioni relative all’esenzione dall’obbligo della mascherina e della quarantena dei contatti per le persone vaccinate e guarite
Art. N. 1 .2 e 1.3
1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della mascherina (art.6 cpv.5 lett. a) è di 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-
Vaccine Janssen la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione. 1.3 Abrogato
Art. N. 2 .1 e 2.2
2.1 Durante il seguente lasso di tempo gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della mascherina (art.6 cpv.5 lett. b):
in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS- CoV-2, di test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale o di analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2: dalla fine dell’isolamento al 270° giorno dalla conferma del contagio;
in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’articolo16 capoverso3 dell’ordinanza del 4 giugno 202125 sui certificati
2.2 Abrogato
Allegato 4
Motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata Sono considerati motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata:
allergie gravi ai componenti dei vaccini omologati in Svizzera, confermate da un medico specialista in allergologia e immunologia, segnatamente le seguenti controindicazioni assolute o relative di natura allergica prima o dopo la vaccinazione, in assenza di una possibilità o raccomandazione di eseguire la vaccinazione con un altro vaccino della stessa tecnologia o di una tecnologia diversa: 1. reazione anafilattica grave (stadio III o IV) di origine incerta o indeterminata, 2. anafilassi idiopatica, 3. reazione allergica generalizzata o anafilattica a uno o più ingredienti del vaccino, 4. sensibilizzazione conosciuta o probabile di tipo immediato al glicole polietilenico, alla trometamina o al polisorbato 80, 5. anafilassi dopo la prima dose di vaccino;
gravi reazioni non allergiche dopo la prima o la seconda dose di un vaccino a mRNA, segnatamente una miocardite o pericardite, in assenza di una possibilità o raccomandazione di eseguire la seconda vaccinazione o la vaccinazione di richiamo con un vaccino della stessa tecnologia o di una tecnologia diversa;
sindrome da perdita capillare, in assenza di una possibilità o raccomandazione di farsi vaccinare con un vaccino diverso da COVID-19 Vaccine Janssen;
gravidanza durante le prime12 settimane di gravidanza e il periodo supplementare necessario per completare lo schema vaccinale;
gravi menomazioni psichiche che rendono generalmente impossibile una vaccinazione nonostante il sostegno psicologico o medico e l’assistenza individuale.