Fonte

RU 2022 227

Ordinanza
concernente il materiale bellico
(Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

Modifica del 30 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:

Art. 5

Abrogato

Art. 5c, rubrica e cpv. 2

Autorizzazioni di transito per aeromobili civili con materiale bellico a bordo

In sede di rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente considera anche i criteri di cui all’articolo 22a LMB.

Art. 9c cpv.1 e 2

L’autorizzazione di esportazione concessa nel regime di ammissione temporanea con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico esportato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua reimportazione.

L’autorizzazione di importazione concessa nel regime di ammissione temporanea con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico importato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua riesportazione.

2022-1022 RU 2022 227 Ordinanza sul materiale bellico RU 2022 227

Art. 11 cpv. 2

Egli deve dimostrare alla SECO l’avvenuta importazione mediante l’originale della decisione d’imposizione doganale e le relative fatture dei fornitori. I giustificativi sono da esibire immediatamente dopo la ricezione dell’originale della decisione d’imposizione doganale.

Art. 24b Disposizioni transitorie della modifica del 30 marzo 2022

Ledomande pendenti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 sono trattate conformemente al diritto anteriore.

La proroga delle autorizzazioni di esportazione rilasciate prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 è effettuata conformemente al diritto anteriore.

Per il materiale bellico la cui esportazione è stata autorizzata prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 e che non è stato possibile esportare interamente o in parte entro la durata di validità dell’autorizzazione o della sua proroga è necessario presentare una nuova domanda di esportazione. La nuova domanda è trattata conformemente al diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr