Fonte

RU 2022 243

Ordinanza
sullo stato civile
(OSC)

Modifica del 30 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso2, 45a capoverso3, 48, 103 e, titolo finale, articoli 6a capoverso1 e 9g capoverso4 del Codice civile (CC)2; visto l’articolo 35 capoverso4 della legge federale del 18 giugno 20043 sull’unione domestica registrata (LUD),

Art. 1a cpv.3 e 4

In ogni circondario dello stato civile deve esservi almeno un locale dei matrimoni disponibile gratuitamente, in cui le coppie possano celebrare il matrimonio e convertire l’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia.

L’uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la conversione delle unioni domestiche registrate in matrimoni nel quadro di una cerimonia è soggetto ad autorizzazione dell’autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità con l’articolo 70 capoverso2.

Art. 5 cpv.1 lett. c e cbis

In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all’estero svolgono in particolare i compiti seguenti:

  1. ricevono e trasmettono domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio in Svizzera (art. 63 cpv.2 e 65 cpv. 1) o per il rilascio di certificati 2022-1028 RU 2022 243 di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all’estero (art. 75) e procedono all’audizione dei fidanzati (art. 74a cpv. 2);

  2. cbis. ricevono e trasmettono dichiarazioni di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio (art. 75n);

Art. 7 cpv.2 lett. p

Abrogata

Art. 12 cpv. 1–3

I fidanzati fanno all’ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all’articolo 160 capoverso2 o 3 CC.

Se il matrimonio è celebrato all’estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati. Questa disposizione si applica per analogia alle unioni domestiche registrate costituite all’estero.

Le firme sono autenticate.

Art. 12a

Abrogato

Art. 14 cpv.3

Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 13, 13a, 14a, 37 capoverso2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.

Art. 18 cpv.1 lett. c, d, o e p

La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

  1. la dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio o dopo la registrazione dell’unione domestica costituita all’estero (art. 12 cpv. 3);

  2. Abrogata

  3. la dichiarazione di conversione dell’unione domestica registrata in matrimop. Abrogata

Art. 21 cpv.1 e 2

Le celebrazioni di matrimoni, nonché le dichiarazioni concernenti la volontà di convertire l’unione domestica registrata in matrimonio, il riconoscimento di un figlio, il cognome e il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile sono documentate dall’ufficio dello stato civile che ha effettuato l’atto ufficiale.

La competenza di documentare le dichiarazioni fatte a una rappresentanza svizzera all’estero è retta per analogia dall’articolo 23.

Art. 35 cpv. 6

Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all’articolo 34 lettera bbis, l’ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico. Se al momento della nascita la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 19984 sulla medicina della procreazione (LPAM), nei casi in cui la nascita è notificata da una persona di cui all’articolo 34 lettera bbis deve essere presentata la conferma medica del concepimento mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM.

Art. 51 cpv.1 lett. c e 2

L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l’asilo, la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:

c. i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate;

L’ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.

Art. 62 cpv.1 lett. a

L’esecuzione della procedura preparatoria spetta:

a. all’ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati;

Art. 64 cpv.1 lett. b

Alla domanda d’esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti:

b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione domestica registrata con una terza persona: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell’unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e la cittadinanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati;

Art. 65 cpv.1 lett. c e d

I fidanzati dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile che:

  1. Concerne soltanto il testo francese

  2. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio o un’unione domestica registrata ancora esistente con una terza persona.

Art. 66 cpv.2 lett. d

Inoltre, esso esamina se:

d. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC);

Art. 67 cpv.2

Se sono soddisfatti i requisiti secondo l’articolo 66 capoverso2, l’ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio. Se il matrimonio è celebrato subito dopo la chiusura della procedura preparatoria, la comunicazione avviene oralmente.

Art. 71 cpv.2

L’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendo singolarmente ai fidanzati una delle seguenti domande in funzione del sesso: «N. N. dichiara lei di voler prendere M. M. per moglie?» «M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?»

Art. 75 cpv.2

La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.

Titolo prima dell’art. 75a

Capitolo 7a Conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio

Sezioni 1–3 (art. 75a–75m) Abrogate

Art. 75n Dichiarazione di conversione

In Svizzera i partner che desiderano convertire in matrimonio l’unione domestica registrata costituita in Svizzera o all’estero prima del 1° luglio 2022 possono fare la dichiarazione di conversione a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All’estero possono fare la dichiarazione presso la rappresentanza svizzera competente.

Devono fare la dichiarazione di conversione congiuntamente, di persona e in forma scritta.

Se dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si presentino di persona all’ufficio dello stato civile, la dichiarazione di conversione può essere ricevuta al di fuori dei locali ufficiali.

Le loro firme sono autenticate.

Art. 75o Conversione nel quadro di una cerimonia

Se, su domanda congiunta dei partner registrati, la dichiarazione di conversione è ricevuta dall’ufficiale dello stato civile nel locale dei matrimoni, nel quadro di una cerimonia in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento, vale quanto segue:

  1. la ricezione della dichiarazione di conversione è pubblica;

  2. i testimoni devono essere scelti da entrambi i partner;

  3. l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di conversione, la fa firmare ai due partner e ai due testimoni e autentica le firme.

Per il resto, sono applicabili per analogia gli articoli 72 e 75n.

Art. 84 cpv.3 lett. a

L’UFSC ha in particolare i seguenti compiti:

a. emanazione d’istruzioni concernenti in particolare la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, la ricezione e la documentazione di dichiarazioni nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi;

Art. 96, rubrica, nonché cpv., frase introduttiva e 1bis1

Celebrazione del matrimonio da parte di membri di un esecutivo comunale

Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l’esclusiva competenza di celebrare matrimoni e ricevere le dichiarazioni di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio, se:

Abrogato

II

L’ordinanza del 4 dicembre 20005 sulla medicina della procreazione è modificata come segue:

Art. 16 cpv.3 lett. b, frase introduttiva

Il modulo per l’iscrizione contiene i dati seguenti:

b. in merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati e al marito o alla moglie:

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr