RU 2022 97
RU 2022
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante
Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia
di COVID-19 nella situazione particolare
(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
del 16 febbraio 2022
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo6 capoverso2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID- 19.
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus SARS- CoV-2 e interrompere le catene di trasmissione.
Art. 2 Competenze dei Cantoni
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp.
Sezione 2 Obbligo di portare una mascherina facciale
Art. 3 Trasporti pubblici
Nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune, tutti i viaggiatori a partire dai12 anni devono portare una mascherina facciale. Sono esentati i settori dei veicoli destinati alla ristorazione.
RS 818.101.26 2022-0432 RU 2022 97
Per veicoli del trasporto pubblico s’intendono:
i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l’articolo6 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori;
aeromobili di imprese titolari di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.
I gestori dei veicoli devono provvedere in modo adeguato affinché l’obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.
Art. 4 Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani
Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio.
Non devono portare una mascherina facciale:
i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze;
gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani;
le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione;
le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori.
I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l’obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio.
I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l’obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.
Art. 5 Altre strutture
I Cantoni o i gestori possono prevedere l’obbligo di portare una mascherina facciale in altre strutture, se è necessario per proteggere le persone presenti, segnatamente in strutture in cui sono presenti persone particolarmente a rischio.
Art. 6 Esenzione dall’obbligo della mascherina
Le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali sono esentate dall’obbligo di portare una mascherina facciale.
Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20115 sulle professioni psicologiche.
Sezione 3 Isolamento
Art. 7 Ordine e durata
L’autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.
Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosoppressa, l’autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.
La durata dell’isolamento inizia a decorrere:
per le persone sintomatiche: dal giorno in cui si manifestano i sintomi;
per le persone asintomatiche: dal giorno di esecuzione del test.
L’autorità cantonale competente revoca l’isolamento al più presto dopo cinque giorni se la persona in isolamento:
è priva di sintomi da almeno 48 ore; o
continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell’isolamento.
Art. 8 Deroghe
L’autorità cantonale competente può esentare dall’isolamento durante l’esercizio dell’attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
le persone svolgono un’attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale;
per l’attività vige un piano di protezione che impedisce con provvedimenti opportuni una trasmissione del SARS-CoV-2 da queste persone ad altre.
Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone esentate dall’isolamento devono portare una mascherina facciale e tenersi a distanza dalle altre persone.
Al di fuori dell’attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, le persone devono attenersi all’isolamento.
Sezione 4 Disposizione penale
Art. 9
È punito con la multa chi intenzionalmente o per negligenza viola l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo gli articoli3 capoverso1 e 4 capoverso1.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 10 Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20216 è abrogata.
Art. 11 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.007.
Fatto salvo i capoversi3 e 4, ha effetto sino al 31 marzo 2022.
L’allegato numero1 (allegato2, numero XVI, numero 16001 e 16003–16007), nonché numeri2 e 3 ha effetto a tempo indeterminato.
L’allegato numero1 (allegato2, numero XVI, numero 16002 ha effetto sino al 31 marzo 2022. Dopodiché l’allegato numero1 (allegato2, numero XVI, numero 16002 è abrogato.
16 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 16 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato
(art. 11) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 gennaio 20198 concernente le multe disciplinari Allegato 2 n. XVI XVI Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 16 febbraio 20229
Art. N. 16001 –16007
16001 Abrogato 16002. Violazione dell’obbligo di portare una mascherina facciale in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali e cliniche nonché di case di cura e case per anziani (art.9 in combinato disposto con l’art.3 cpv.1 o art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16003 Abrogato 16004 Abrogato 16005 Abrogato 16006 Abrogato 16007 Abrogato
2. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202010
Art. 25a Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell’assistenza sanitaria
I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:
il numero totale e l’occupazione dei posti letto ospedalieri;
il numero totale e l’occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché il numero dei degenti malati di COVID-19;
il numero totale e l’occupazione dei posti letto di cure intense nonché il numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
il numero totale e l’occupazione degli apparecchi per l’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
la disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
le capacità massime, segnatamente il numero totale di pazienti e il numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati nei loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.
Art. 27a cpv. 14
Abrogato
3. Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 202011
Art. 2 cpv. 1–3, 3bis frase introduttiva, lett. a e abis, nonché 6–8
1–3 Abrogati
I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso3 lettere b e c della legge del 25 giugno 198212 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni, se:
sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194613 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
abis. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19;
6–8 Abrogati
Art. 3 cpv.1, 3 e 4
1 Abrogato
Per gli aventi diritto di cui all’articolo2 capoverso3 bis, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento ordinato dalle autorità.
Abrogato
Art. 5 cpv. 2bis, 2ter e 2ter0
Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo2 capoverso3 bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.
Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. 2ter0 Se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo2 capoverso
o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Art. 6 Estinzione del diritto all’indennità
In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.
Art. 8 cpv.4
Abrogato
Art. 11 cpv. 7 e 9
Fatti salvi i capoversi8 e 9, ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
L’articolo2 capoverso 3bis ha effetto sino al 30 giugno 2022.
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 97