RU 2024 102
Ordinanza
sulla politica regionale
(OPR)
Modifica del 21 febbraio 2024
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 novembre 20071 sulla politica regionale è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 7 capoverso 3, 10 e 20 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulla politica regionale,
Art. 1 cpv. 1 lett. a e b nonché 4
La zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (zona d’impatto territoriale) comprende il territorio della Svizzera, ad eccezione:
dei Comuni degli agglomerati di Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra conformemente alla definizione di agglomerati3 dell’Ufficio federale di statistica;
dei Cantoni di Zurigo, Zugo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Ginevra.
Le proposte di estensione della zona d’impatto territoriale devono essere presentate insieme al programma d’attuazione.
Art. 2a Contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali
In base all’articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulla politica regionale, si applicano i seguenti criteri:
il progetto deve generare impulsi economici su scala regionale e produrre effetti a livello sovraziendale;
il progetto deve produrre benefici commerciali per attori terzi, che devono potervi accedere e generare entrate con i loro modelli aziendali;
il progetto non può essere finanziato con un mutuo. Non genera alcuna entrata diretta, se non marginale, per il gestore che ha investito nel progetto; quest’ultimo è tuttavia in grado di assicurare l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura;
il progetto non sarebbe presumibilmente realizzato senza contributi a fondo perso.
L’importo massimo dei contributi a fondo perso per la promozione di progetti infrastrutturali è di 50 000 franchi, tenuto conto del rincaro. A ciò si aggiungono fondi cantonali equivalenti e mezzi propri adeguati del gestore del progetto. Il budget complessivo per un progetto di questo tipo è di al massimo 700 000 franchi.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2024.
21 febbraio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |