Fonte

RU 2024 163

Ordinanza
sull’adeguamento al rincaro degli importi di indennizzo e di riparazione morale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

del 10 aprile 2024

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 45 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 20071 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV),

ordina:

I

La LAV è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 3

L’importo dell’indennizzo è di 130 000 franchi al massimo; non è versato un indennizzo se risultasse inferiore a 500 franchi.

Art. 23 cpv. 2

La riparazione morale ammonta al massimo a:

  1. 76 000 franchi per la vittima;

  2. 38 000 franchi per i congiunti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

10 aprile 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi