RU 2024 189
Legge sull’asilo
(LAsi)
Modifica del 1° ottobre 2021
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 16 ottobre 20201;
visto il parere del Consiglio federale del 20 gennaio 20212,
decreta:
I
La legge del 26 giugno 19983 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 lett. g e 4
Il richiedente l’asilo è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. Deve in particolare:
consegnare temporaneamente alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, qualora non sia possibile accertare la sua identità, cittadinanza o il suo itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo; il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a tali supporti elettronici di dati è retto dall’articolo 8a.
Abrogato
Art. 8a Trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati
Per accertare l’identità, la cittadinanza e l’itinerario di viaggio del richiedente l’asilo, nel corso della procedura d’asilo la SEM può trattare i suoi dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD), ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, alla nuvola informatica («cloud») o a servizi in rete («servizi cloud»).
I dati personali di terzi possono essere trattati unicamente se il trattamento dei dati personali del richiedente l’asilo non è sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1.
Sono considerati supporti elettronici di dati segnatamente:
i telefoni cellulari, i telefoni e orologi intelligenti, le carte SIM;
i computer, i computer portatili, i tablet;
i dispositivi di memorizzazione quali chiavette USB, schede di memoria SD, DVD e CD‑ROM.
Per ogni singolo caso la SEM analizza preventivamente la necessità e la proporzionalità della procedura prevista dal presente articolo.
Fino alla valutazione i dati personali possono essere registrati temporaneamente su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
Nel momento in cui è sollecitato a consegnare alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera g, il richiedente l’asilo è informato della procedura prevista, in particolare del suo scopo, del suo svolgimento, del tipo di dati valutati, del metodo di valutazione e di registrazione nonché della cancellazione dei dati.
La valutazione è effettuata in linea di massima durante la fase preparatoria (art. 26). Essa è svolta da collaboratori della SEM in presenza del richiedente l’asilo, tranne se questi rinuncia a essere presente alla valutazione o si rifiuta di presenziarvi. La valutazione è messa a verbale. È effettuata fondandosi sui dati registrati temporaneamente sul server secondo il capoverso 5 e, se necessario, sull’esame del supporto elettronico di dati.
Dopo la valutazione i dati personali registrati temporaneamente secondo il capoverso 5 vengono cancellati. Tutti i dati personali sono cancellati automaticamente al massimo un anno dopo la registrazione temporanea.
Tutti i dati personali valutati sono inseriti nel dossier sull’asilo. Il richiedente l’asilo può esprimersi in merito alla valutazione.
Il Consiglio federale stabilisce quali dati vengono rilevati secondo il capoverso 1 e disciplina l’accesso e i dettagli della valutazione dei dati personali.
Art. 24b cpv. 2
Il DFGP emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.
Art. 47 Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura di allontanamento e misure in caso di luogo di soggiorno sconosciuto
In caso di decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi.
Se l’identità dell’interessato non è stabilita e se non è possibile, con un onere ragionevole, ottenere in altro modo documenti di viaggio validi, dopo il passaggio in giudicato la SEM può obbligare l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati.
La valutazione dei dati personali e la procedura sono rette per analogia dall’articolo 8a. I dati personali necessari all’esecuzione dell’allontanamento possono essere inoltrati alle autorità del Cantone competente.
Se l’interessato si sottrae all’esecuzione dell’allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone competente o la SEM possono ordinarne l’iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.
Art. 96 cpv. 1
Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l’asilo o a una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d LPD5.
Disposizione transitoria della modifica del 1° ottobre 2021
Tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità delle misure di cui agli articoli 8a e 47 capoversi 2 e 3.
II
La legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:
Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3
Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP7 o l’articolo 49a o 49abis CPM8, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:
incarcerare lo straniero se:
indizi concreti fanno temere ch’egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all’obbligo di collaborare secondo l’articolo 90 della presente legge e l’articolo 8 capoverso 1 lettera a o l’articolo 47 capoverso 1 LAsi9,
III
All’entrata in vigore della legge del 25 settembre 202010 sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della modifica del 1° ottobre 2021 della legge del 26 giugno 199811 sull’asilo hanno il tenore seguente:
Art. 8a cpv. 1
Per accertare l’identità, la cittadinanza e l’itinerario di viaggio del richiedente l’asilo, nel corso della procedura d’asilo la SEM può trattare i suoi dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202012 sulla protezione dei dati (LPD), ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, alla nuvola informatica («cloud») o ai servizi in rete («servizi cloud»).
Art. 96 cpv. 1
Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l’asilo o a una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c LPD13.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021 Il presidente: Andreas Aebi | Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021 Il presidente: Alex Kuprecht |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2022.14
2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2025.
1° maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |