RU 2024 333
Ordinanza
sul collocamento e il personale a prestito
(Ordinanza sul collocamento, OC)
Modifica del 26 giugno 2024
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento è modificata come segue:
Art. 53b cpv. 4
Il servizio pubblico di collocamento conferma la ricezione degli annunci dei posti vacanti mediante un attestato contenente:
nome e indirizzo del datore di lavoro;
numero di identificazione dell’annuncio;
data a partire dalla quale l’annuncio può essere pubblicato liberamente.
Inserire prima del titolo della sezione 4
Art. 53g Adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti
Le misure volte a garantire l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti competono ai Cantoni.
Queste misure possono includere la verifica dell’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti mediante la conferma di ricezione di cui all’articolo 53b capoverso 4. La verifica può essere effettuata, su richiesta dei Cantoni, per via elettronica tramite il sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 LC).
II
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.
26 giugno 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
Modifica di un altro atto normativo
(cifra II)
L’ordinanza del 26 maggio 20212 sui sistemi d’informazione AD è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 96c capoverso 3 e 109 della legge del 25 giugno 19823
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI);
visti gli articoli 35 capoverso 5 e 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19894 sul collocamento (LC);
visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale;
visto l’articolo 21a capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),
Art. 10 lett. e
Il sistema d’informazione per il collocamento pubblico di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera b LADI ha lo scopo di assicurare:
la collaborazione degli organi del servizio pubblico di collocamento con le autorità incaricate di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti secondo l’articolo 21a LStrI;
Allegato 2
L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
(cifra II / allegato)
Sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI): dati e diritti d’accesso
(art. 11)
Numero 2, parte «Imprese»
SC | AS nel quadro | AI nel quadro | DC | AC | |
|---|---|---|---|---|---|
Imprese | |||||
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, sito Internet, settore, stato dell’impresa, numero di rimando | T | C | T | T | – |
Dati RIS (numero RIS, indirizzo, numero di telefono, forma giuridica, dimensione dell’impresa, situazione economica, lingua di lavoro), dati del registro di commercio | T | C | T | T | – |
Persone di contatto (funzione, posizione, lingua, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) | T | C | T | T | – |
Accordo di collaborazione, attività, raggiungibilità | T | C | T | T | – |
Categorie professionali impiegate | T | C | T | T | – |
Andamento degli affari (periodo, posti, posti occupati dall’URC, ILR, IPI, numero di persone in cerca d’impiego occupate, assegni) | T | C | T | T | – |
Posti a concorso, assegnazioni, offerte d’impiego, ritiro delle offerte (motivo, data), descrizione dei posti, condizioni di lavoro (data di inizio, durata, tasso di occupazione, salario, luogo), attività, requisiti (qualifiche, esperienza, livello formativo, titolo di studio), conoscenze linguistiche richieste, persona di contatto | T | C | T | T | – |
Conferma di ricezione di cui all’articolo 53b capoverso 4 dell’ordinanza del 16 gennaio 19917 sul collocamento (nome e indirizzo dell’impresa) | – | – | – | – | T |
Risultati del matching | T | – | T | T | – |
Diritto alle prestazioni dell’assicurazione (inizio, durata e ammontare), servizie persone competenti, settore d’esercizio, numero di lavoratori interessati | T | – | – | – | – |