Fonte

RU 2024 469

Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)

Modifica del 28 agosto 2024

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1

Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 22 680 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3780 franchi.

Art. 5 Adeguamento all’AVS

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti
in fr.

Nuovi importi
in fr.

22 050

22 680

25 725

26 460

88 200

90 720

3 675

3 780

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

28 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi