RU 2024 469
Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)
Modifica del 28 agosto 2024
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 1
Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 22 680 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3780 franchi.
Art. 5 Adeguamento all’AVS
Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Importi precedenti | Nuovi importi |
|---|---|
22 050 | 22 680 |
25 725 | 26 460 |
88 200 | 90 720 |
3 675 | 3 780 |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
28 agosto 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |