RU 2024 566
Ordinanza
sugli emolumenti nella navigazione marittima
Modifica del 9 ottobre 2024
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 dicembre 20071 sugli emolumenti nella navigazione marittima è modificata come segue:
Ingresso
visto l’articolo 11 della legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (detta qui di seguito «legge sulla navigazione marittima»),
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «LNM» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «legge sulla navigazione marittima».
Art. 7 Emolumento di bandiera per le navi svizzere
Una volta all’anno le navi svizzere pagano all’Ufficio svizzero della navigazione marittima un emolumento di bandiera forfettario che copre tutte le prestazioni ordinarie dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima per le navi svizzere.
L’emolumento forfettario annuale è riscosso la prima volta pro rata temporis al momento della registrazione, poi all’inizio di ogni anno civile. L’emolumento è determinato in funzione dell’età della nave. Per determinare l’età della nave fa stato la data in cui la chiglia è stata impostata. L’emolumento forfettario annuale ammonta:
per le navi, escluse le navi passeggeri:
di età inferiore a cinque anni: a 10 000 franchi,
di età superiore o uguale a cinque anni: a 12 000 franchi;
per le navi passeggeri:
di età inferiore a cinque anni: a 13 000 franchi,
di età superiore o uguale a cinque anni: a 15 000 franchi.
Se una nave è sottoposta a più di un fermo nell’arco di tre anni, a causa del soprappiù eccezionale di lavoro l’emolumento forfettario annuale aumenta di 2000 franchi nei due anni successivi.
Un ulteriore soprappiù eccezionale di lavoro, segnatamente in seguito a fermi che comportano un’ispezione straordinaria da parte dello Stato di bandiera, a casi di pirateria o ad avarie, è calcolato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2.
Nel caso in cui una persona fisica, una società commerciale o una persona giuridica registri una nave per uno scopo previsto dall’articolo 35 capoverso 1 della legge sulla navigazione marittima, gli emolumenti forfettari annuali possono, su domanda, essere ridotti o condonati.
Art. 8 Aliquote degli emolumenti per altre prestazioni
Rilascio di libretti di navigazione (art. 66 della legge sulla navigazione marittima):
1. | rilascio a titolari che non lavorano su una nave svizzera | 150 |
2. | sostituzione del libretto | 50 |
Art. 8a n. 3, 6 e 8
3. | Rilascio di un certificato di bandiera di una durata di validità di cinque anni | 750 |
6. | Rilascio di un’attestazione di bandiera di una durata di validità di cinque anni | 500 |
8. | Modifica o rilascio di un duplicato di un certificato di bandiera o di un’attestazione di bandiera | 100 |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
9 ottobre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |