RU 2024 660
Ordinanza
sull’assicurazione militare
(OAM)
Modifica del 6 novembre 2024
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 28a cpv. 1
Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 450 franchi.
Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa
Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 61 franchi al mese.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |