RU 2024 721
Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Ordinanza
sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 6 novembre 2024 (RU 2024 687; RS 910.18)
Art. 23a cpv. 1
Invece di:
Sono riconosciuti gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti dall’UE secondo la procedura di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/8481 e che figurano nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/23252. Essi possono attestare che i prodotti importati soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 lettera a.
Leggasi:
Sono riconosciuti gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti secondo la procedura di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/8483 e che figurano nell’allegato II nella versione vigente del regolamento di esecuzione (UE) 2021/13784. Essi possono attestare che i prodotti importati soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 lettera a.
2 dicembre 2024 | Cancelleria federale |