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Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale

AS 2024 785 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 5 dic 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2024-785/it/ordinanza-del-dfi-concernente-il-regime-di-promozione-in-favore-dei-musei-delle-collezioni-e-delle-reti-di-terzi-ai-fini-della-salvaguardia-del-patrimonio-culturale

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.1)

RU 2024 785

Ordinanza del DFI
concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale

Modifica del 5 dicembre 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 29 novembre 20161 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale è modificata come segue:

Footnotes

  1. [1] RS 442.121.1

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo francese

Titolo dopo l’art. 2

Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

Art. 2a Principi

Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e della retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

Art. 3 rubrica e cpv. 2

Ambiti di promozione

Abrogato

Art. 5 lett. a n. 5 e 6

Beneficiano di un contributo d’esercizio:

  1. le seguenti reti tematiche:

    1. la rete sulla storia dell’uguaglianza tra uomini e donne,

    2. la rete di divulgazione della storia delle vittime del nazionalsocialismo;

Art. 14 cpv. 2

Il termine per l’inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando.

Art. 15 cpv. 4

Abrogato

Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Art. 18 e 18a

Abrogati

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

5 dicembre 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider