RU 2024 785
Ordinanza del DFI
concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale
Modifica del 5 dicembre 2024
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 29 novembre 20161 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo francese
Titolo dopo l’art. 2
Sezione 2: Principi e ambiti di promozione
Art. 2a Principi
Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e della retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.
Art. 3 rubrica e cpv. 2
Ambiti di promozione
Abrogato
Art. 5 lett. a n. 5 e 6
Beneficiano di un contributo d’esercizio:
le seguenti reti tematiche:
la rete sulla storia dell’uguaglianza tra uomini e donne,
la rete di divulgazione della storia delle vittime del nazionalsocialismo;
Art. 14 cpv. 2
Il termine per l’inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando.
Art. 15 cpv. 4
Abrogato
Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva
Concerne soltanto il testo francese
Art. 18 e 18a
Abrogati
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.
5 dicembre 2024 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |