RU 2024 798
Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Ordinanza della FINMA
sul «leverage ratio» e i rischi operativi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare
(OLRO-FINMA)
del 6 marzo 2024 (RU 2024 140; RS 952.033.11952.033.11)
Art. 21 cpv. 1
Invece di:
Se una banca agisce quale agente per una delle controparti nel quadro di un’operazione di finanziamento in titoli, per il calcolo dell’esposizione totale può rinunciare a considerare gli attivi lordi sottostanti (art. 18), se:
offre solo una garanzia pari alla differenza fra il valore dei titoli o della liquidità prestati dal cliente e il valore delle garanzie fornite dal debitore;
non è proprietario della liquidità o dei titoli sottostanti e non può nemmeno disporne in altro modo;
detiene le garanzie separatamente dai propri attivi; e
calcola l’esposizione per ogni cliente se gestisce conti clienti omnibus in qualità di agente.
Leggasi:
Se una banca agisce quale agente per una delle controparti nel quadro di un’operazione di finanziamento in titoli, per il calcolo dell’esposizione totale può rinunciare a considerare gli attivi lordi sottostanti (art. 18), se:
offre solo una garanzia pari alla differenza fra il valore dei titoli o della liquidità prestati dal cliente e il valore delle garanzie fornite dal debitore;
non è proprietario della liquidità o dei titoli sottostanti e non può nemmeno disporne in altro modo; e
detiene le garanzie separatamente dai propri attivi e calcola l’esposizione per ogni cliente se gestisce conti clienti omnibus in qualità di agente.
31 dicembre 2024 | Cancelleria federale |