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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

AS 2025 125 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 31 gen 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2025-125/it/ordinanza-del-dfi-sulle-prestazioni-dell-assicurazione-obbligatoria-delle-cure-medico-sanitarie

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RS 832.112.31)

RU 2025 125

Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 31 gennaio 2025

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Footnotes

  1. [1] RS 832.112.31

Art. 12a cpv. 1 lett. p

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura

Condizione

  1. Vaccinazione contro mpox

Per persone con un elevato rischio di esposizione secondo il documento «Quadro analitico e raccomandazioni per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie» dell’UFSP e della CFV del 1° settembre 20222.

Se effettuata per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

L’assicurazione assume un contributo di 100 franchi per ogni dose di vaccino.

L’assunzione dei costi è in fase di valutazione fino al 31 dicembre 2025.

Footnotes

  1. [2] Il documento (disponibile soltanto in tedesco e francese) può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif .

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2025.

31 gennaio 2025

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider