Fonte

RU 2025 135

Correzione
(art. 58 cpv. 2 LParl)

Preambolo

Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto

(Legge sull’IVA, LIVA)

Modifica del 16 giugno 2023 (RU 2024 438; RS 641.20)

Art. 18 cpv. 3

Invece di:

Se una collettività pubblica designa espressamente come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico ai sensi del capoverso 2 lettera a.

Leggasi:

Se una collettività pubblica indica espressamente al beneficiario che i mezzi finanziari da essa versatigli costituiscono un sussidio o un altro contributo di diritto pubblico, tali mezzi sono considerati un sussidio o altro contributo di diritto pubblico ai sensi del capoverso 2 lettera a.

19 febbraio 2025

Commissione di redazione dell’Assemblea federale