RU 2025 269
Legge federale
che vieta Hamas e le organizzazioni associate
del 20 dicembre 2024
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20242,
decreta:
Art. 1 Divieto
Le organizzazioni e i gruppi seguenti sono vietati:
Hamas;
le organizzazioni che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas.
Il Consiglio federale può vietare organizzazioni e gruppi i cui dirigenti, obiettivi o mezzi corrispondono a quelli di Hamas e che direttamente o indirettamente sostengono attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna. Consulta previamente le commissioni competenti in materia di politica di sicurezza. Il divieto è limitato nel tempo, ma può essere prorogato.
Le organizzazioni e i gruppi vietati sono considerati organizzazioni terroristiche ai sensi dell’articolo 260ter capoverso 1 lettera a numero 2 del Codice penale3.
Art. 2 Perseguimento e giudizio
Il perseguimento e il giudizio della partecipazione a un’organizzazione o a un gruppo vietati e del sostegno a una tale organizzazione o a un tale gruppo sottostanno alla giurisdizione federale.
Art. 3 Modifica di un altro atto normativo
La legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:
Art. 33 lett. b n. 4ter
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
del Consiglio federale concernenti:
4ter. il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 20245 che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
Art. 4 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
La presente legge decade cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2024 Il presidente: Andrea Caroni | Consiglio nazionale, 20 dicembre 2024 La presidente: Maja Riniker |
Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 aprile 2025.6
La presente legge entra in vigore il 15 maggio 2025.
1° maggio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |