RU 2025 26
Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Modifica del 13 dicembre 2024
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza «a ruote simmetriche» e «con ruote disposte simmetricamente» sono sostituiti con «pluritraccia».
Art. 3b cpv. 2 lett. e, g, h nonché 3
L’obbligo di portare il casco non è applicabile:
alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h;
alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h;
ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate.
Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all’allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell’OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 10772 o SN EN 10783, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.
Art. 41 cpv. 2
Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare particolare prudenza verso i pedoni, gli utenti di mezzi simili a veicoli e altri aventi diritto; deve dare loro la precedenza.
Art. 42 cpv. 5
Qualora siano esclusi dall’obbligo di utilizzare ciclopiste (art. 64a cpv. 3 OSStr4), i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci nonché di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m possono circolare sulla carreggiata adiacente.
Art. 59a cpv. 1 lett. b
Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione:
gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata aventi una velocità massima per costruzione inferiore a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata;
Art. 59b
Il detentore di un veicolo sottoposto all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti:
per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata aventi una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h:
senza catalizzatore: ogni 12 mesi,
con catalizzatore: ogni 24 mesi;
per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione aventi una velocità massima per costruzione superiore a 30 km/h: ogni 24 mesi;
per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione aventi una velocità massima per costruzione pari o inferiore a 30 km/h: ogni 48 mesi.
Art. 63 cpv. 3, 5 e 6
I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
tante persone quanti sono i posti a sedere disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto su posti adatti alla loro altezza;
su un elemento rimorchiato ai sensi dell’articolo 210 capoverso 5 OETV5 collegato a un velocipede a uno o due posti:
un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o
una persona disabile in sedia a rotelle;
su una speciale combinazione velocipede-sedia a rotelle: una persona disabile; oppure
su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti.
Su velocipedi e ciclomotori senza sella per il conducente non è consentito trasportare persone.
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
13 dicembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |