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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

AS 2025 26 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 13 dic 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2025-26/it/ordinanza-sulle-norme-della-circolazione-stradale

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)

RU 2025 26

Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)

Modifica del 13 dicembre 2024

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Footnotes

  1. [1] RS 741.11

Sostituzione di espressioni

In tutta l’ordinanza «a ruote simmetriche» e «con ruote disposte simmetricamente» sono sostituiti con «pluritraccia».

Art. 3b cpv. 2 lett. e, g, h nonché 3

L’obbligo di portare il casco non è applicabile:

  1. alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h;

  2. alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h;

  3. ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate.

Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all’allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell’OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 10772 o SN EN 10783, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.

Footnotes

  1. [2] SN EN 1077, 2007, Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
  2. [3] SN EN 1078, 2013, Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

Art. 41 cpv. 2

Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare particolare prudenza verso i pedoni, gli utenti di mezzi simili a veicoli e altri aventi diritto; deve dare loro la precedenza.

Art. 42 cpv. 5

Qualora siano esclusi dall’obbligo di utilizzare ciclopiste (art. 64a cpv. 3 OSStr4), i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci nonché di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m possono circolare sulla carreggiata adiacente.

Footnotes

  1. [4] RS 741.21

Art. 59a cpv. 1 lett. b

Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione:

  1. gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata aventi una velocità massima per costruzione inferiore a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata;

Art. 59b

Il detentore di un veicolo sottoposto all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti:

  1. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata aventi una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h:

    1. senza catalizzatore: ogni 12 mesi,

    2. con catalizzatore: ogni 24 mesi;

  2. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione aventi una velocità massima per costruzione superiore a 30 km/h: ogni 24 mesi;

  3. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione aventi una velocità massima per costruzione pari o inferiore a 30 km/h: ogni 48 mesi.

Art. 63 cpv. 3, 5 e 6

I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

  1. tante persone quanti sono i posti a sedere disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto su posti adatti alla loro altezza;

  2. su un elemento rimorchiato ai sensi dell’articolo 210 capoverso 5 OETV5 collegato a un velocipede a uno o due posti:

    1. un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o

    2. una persona disabile in sedia a rotelle;

    Footnotes

    1. [5] RS 741.41
  3. su una speciale combinazione velocipede-sedia a rotelle: una persona disabile; oppure

  4. su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti.

Su velocipedi e ciclomotori senza sella per il conducente non è consentito trasportare persone.

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

13 dicembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi