RU 2025 27
Ordinanza
sulla segnaletica stradale
(OSStr)
Modifica del 13 dicembre 2024
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 3
Il segnale «Ciclisti» (1.32) indica che sovente ciclisti e ciclomotoristi si immettono nella strada o l’attraversano; esso può essere collocato soltanto al di fuori delle intersezioni.
Art. 18 cpv. 4
I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per:
i carri a mano larghi al massimo 1 m;
le carrozzine per bambini;
le sedie a rotelle senza motore;
le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilanciati, se utilizzati da persone disabili;
i velocipedi, se spinti a mano;
i ciclomotori, se spinti a mano a motore spento;
i motoveicoli a due ruote, se spinti a mano a motore spento.
Art. 19 cpv. 1 lett. a, c ed f
I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:
Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori.
Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci.
Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto.
Art. 22b cpv. 3
Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o demarcazioni. Per la sosta di velocipedi e ciclomotori vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.
Art. 22c cpv. 2
Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o demarcazioni. Per la sosta di velocipedi e ciclomotori vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.
Art. 33 cpv. 2 e 4
Il segnale «Strada pedonale» (2.61) obbliga i pedoni a servirsi dell’apposita strada indicata dal segnale. Il segnale «Strada per cavalli da sella» (2.62) obbliga i cavallerizzi e le persone che conducono i cavalli per la cavezza a servirsi dell’apposita strada indicata dal segnale. Sulle strade pedonali e per cavalli da sella non sono ammessi altri utenti; per le strade pedonali sono fatti salvi gli articoli 41 capoverso 4, 43a capoverso 1, 50 e 50a ONC.
Se una strada è destinata contemporaneamente a due categorie di utenti (per es. pedoni/ciclisti, pedoni/cavallerizzi) e una linea discontinua o continua (art. 74a cpv. 5) demarca un’area di circolazione differenziata per le due categorie, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti, separati da una striscia verticale (per es. «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria»; 2.63); gli utenti della rispettiva categoria devono servirsi dell’area di circolazione loro assegnata dal simbolo corrispondente. Se una strada senza demarcazione di separazione è destinata contemporaneamente a due categorie di utenti, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti (per es. «Ciclopista e strada pedonale»; 2.63.1). I ciclisti, i ciclomotoristi e i cavallerizzi devono usare particolare riguardo verso i pedoni e adeguare la velocità alle circostanze. Se la sicurezza lo esige, devono avvertire i pedoni e all’occorrenza fermarsi.
Art. 48a cpv. 1
Il segnale «Parcheggio con disco» (4.18) indica i parcheggi nei quali è richiesto l’uso di un apposito disco secondo l’allegato 3 numero 1. Questi parcheggi possono essere utilizzati da autoveicoli, altri veicoli a motore pluritraccia, motoveicoli con carrozzino laterale e altri veicoli di dimensioni simili; sono eccettuati i ciclomotori pluritraccia.
Art. 64 cpv. 6, 6bis e 7
Il simbolo «Velocipede» (5.31) o una scritta corrispondente su un cartello complementare si riferisce a velocipedi e ciclomotori.
Il simbolo «Ciclomotore» (5.30) o una scritta corrispondente su un cartello complementare si riferisce ai ciclomotori pesanti e veloci.
Il simbolo «Bici cargo» (5.31.1) su un cartello complementare si riferisce a velocipedi e ciclomotori per il trasporto di fanciulli, passeggeri o cose nonché a velocipedi e ciclomotori trainanti un rimorchio.
I simboli utilizzabili sui cartelli complementari e le relative denominazioni sono elencati nell’allegato 2 numero 5.
Art. 64a Cartelli complementari a segnali ciclistici e pedonali
Il cartello complementare «
permesso» aggiunto al segnale «Strada pedonale» (2.61) consente a ciclisti e ciclomotoristi di utilizzare la strada pedonale. Sui marciapiedi questa segnaletica è ammessa eccezionalmente, in particolare per garantire la sicurezza del tragitto casa-scuola, se il marciapiede è poco frequentato e la strada è relativamente trafficata. Si applicano le disposizioni concernenti l’utilizzo condiviso ai sensi dell’articolo 33 capoverso 4.
Il cartello complementare «
vietato» aggiunto alle strade pedonali contrassegnate secondo il capoverso 1 vieta ai conducenti di ciclomotori pesanti e veloci di utilizzare la strada indicata.
Il cartello complementare «
facoltativo» aggiunto ai segnali «Ciclopista» (2.60), «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria» (2.63) e «Ciclopista e strada pedonale» (2.63.1) esclude i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci dall’obbligo di utilizzare la strada indicata.
Il cartello complementare «
vietato» aggiunto ai segnali «Ciclopista» (2.60), «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria» (2.63) e «Ciclopista e strada pedonale» (2.63.1) vieta ai conducenti di ciclomotori pesanti e veloci di utilizzare la strada indicata. Il cartello complementare può essere utilizzato solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di un elevato numero di pedoni e spazio limitato.
La fine delle autorizzazioni di cui ai capoversi 1 e 3 nonché del divieto di cui al capoverso 4 può all’occorrenza essere segnalata collocando il segnale corrispondente con un cartello complementare le cui indicazioni siano barrate con tre strisce nere diagonali da sinistra in basso a destra in alto.
Art. 65 rubrica e cpv. 8
Cartelli complementari ad altri segnali
Abrogato
Art. 71 cpv. 2 lett. a e 6
Il margine inferiore dei semafori si trova:
al bordo della carreggiata a un’altezza di 2,35 m fino a 3,5 m; i semafori destinati unicamente a pedoni, ciclisti e ciclomotoristi possono trovarsi a un’altezza inferiore;
Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi complementari destinati a determinati utenti della strada, per esempio pulsanti per pedoni, ciclisti o ciclomotoristi o dispositivi acustici o tattili per non vedenti. Le installazioni di segnali luminosi per pedoni di nuova realizzazione o sostitutive devono sempre essere dotate di dispositivi tattili. Tale obbligo non si applica alle installazioni provvisorie per i cantieri.
Art. 74a cpv. 7 lett. d ed e
Oltre che sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili, il simbolo di un velocipede è ammesso anche nelle seguenti situazioni:
per segnalare la circolazione di velocipedi e ciclomotori in senso contrario su strade a senso unico non provviste di corsie ciclabili;
sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali, a differenza del restante traffico, velocipedi e ciclomotori sono autorizzati a proseguire diritto; in questo caso il simbolo è integrato da frecce direzionali gialle;
Art. 79 cpv. 4 lett. f
I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti:
velocipedi e ciclomotori per il trasporto di fanciulli, passeggeri o cose nonché velocipedi e ciclomotori trainanti un rimorchio, mediante il simbolo «Bici cargo» (5.31.1).
II
Disposizione finale della modifica del 13 dicembre 2024
Se, in seguito alla presente modifica, il significato di segnali e cartelli complementari raffiguranti i simboli «Velocipede» (5.31) e «Ciclomotore» (5.30) diverge dalle regolamentazioni del traffico locali alla loro base, l’autorità non è tenuta a sostituire la segnaletica né disporre e pubblicare una nuova regolamentazione locale del traffico, a condizione che la segnaletica sia stata collocata prima del 1° luglio 2025.
III
L’allegato 2 è modificato come segue:
N. 5.31.1
5.31.1 Bici cargo
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
13 dicembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |