RU 2025 314
Ordinanza
sui diritti politici
(ODP)
Modifica del 30 aprile 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:
Art. 2a Date delle votazioni
Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:
la quartultima domenica prima di Pasqua;
la domenica successiva a Pentecoste;
la domenica successiva al Digiuno federale;
l’ultima domenica di novembre.
Se lo richiedono motivi preponderanti il Consiglio federale può anticipare o differire singole date delle votazioni o fissarne altre. Consulta previamente i Cantoni.
Nell’anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare nelle date di cui al capoverso 1 lettere c e d.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2027.
30 aprile 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |