Fonte

RU 2025 320

Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Preambolo

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Modifica del 14 maggio 2025 (RU 2025 316; RS 946.231.116.9)

Art. 5 cpv. 3, frase introduttiva

Invece di:

È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

Leggasi:

È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 3 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

Art. 7 cpv. 1bis e 2bis

Invece di:

I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applicano ai beni di cui all’allegato 2 OBDI1 e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.

La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b−d, h e l.

Leggasi:

I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applicano ai beni di cui all’allegato 2 OBDI2 e all’allegato 3 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.

La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 3 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b−d, h e l.

19 maggio 2025

Cancelleria federale