Fonte

RU 2025 363

Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Preambolo

Ordinanza
sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

(OACust)

del 25 aprile 2018 (RU 2018 2251; RS 861.1861.1)

Art. 13 cpv. 1 lett. e

Invece di:

L’UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all’autorità competente del Cantone nel quale deve essere offerta la custodia o dev’essere eseguito il provvedimento. L’autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:

  1. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l’esistenza a lungo termine della struttura di cui all’articolo 4 o 7.

Leggasi:

L’UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all’autorità competente del Cantone nel quale deve essere offerta la custodia o dev’essere eseguito il provvedimento. L’autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:

  1. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l’esistenza a lungo termine della struttura di cui all’articolo 5 o 8.

6 giugno 2025

Cancelleria federale