Fonte

RU 2025 3

Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del 6 dicembre 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno,

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari,

ordina:

I

L’ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 86l Disposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 2024

I prodotti fitosanitari contenenti principi attivi stralciati dall’allegato 1 con la modifica del 6 dicembre 2024 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino alle date seguenti:

Nome comune,
numero d’identificazione
del principio attivo

Termine per l’immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari
contenenti il principio attivo

Termine per l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari
contenenti il principio attivo

Asulame

01.07.2025

01.07.2026

Acibezolar-S-metile

01.07.2025

01.01.2026

Dimetomorf

01.07.2025

01.01.2026

Mepanipyrim

01.07.2025

01.01.2026

Virus della granulosi della capua, isolato GV-0001

01.07.2025

01.07.2026

II

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

6 dicembre 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

Principi attivi approvati, la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è autorizzata

(art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 e 86)

Parte A Sostanze chimiche

Sono stralciati dall’elenco:

Nome comune, numero d’identificazione

Denominazione IUPAC

Numero CAS

Numero CIPAC

Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni

Asulame

methyl 4-aminophenylsulfonylcarbamate

3337-71-1

240

erbicida

Acibezolar-S-metile

S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazol-7-carbothioate

135158-54-2

597

stimolatore di difese naturali

Dimetomorf

(E,Z 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

110488-70-5

483

fungicida

Mepanipyrim

N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline

110235-47-7

611

fungicida

La voce «Proteine» è sostituita dalla seguente versione:

Nome comune, numero d’identificazione

Denominazione IUPAC

Numero CAS

Numero CIPAC

Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni

...

Farina di sangue

90989-74-5

909

repellente antiselvaggina, sostanza a basso rischio

...

Parte B Microrganismi

Sono inseriti nell’elenco:

Nome comune, numero d’identificazione

Descrizione

Organismo

Funzioni/Condizioni specifiche e limitazioni

...

Bacillus amyloliquefaciens

  • – ceppo MBI 600

Batterio antagonista

Batteri

fungicida

...

Pepino mosaic virus

  • – ceppo LP, isolato VX1

Virus antagonista

Virus

stimolatore di difese naturali, sostanza a basso rischio, è autorizzato solo l’impiego in serra

Pepino mosaic virus

  • – ceppo CH2, isolato VC1

Virus antagonista

Virus

stimolatore di difese naturali, sostanza a basso rischio, è autorizzato solo l’impiego in serra

...

È stralciato dall’elenco:

Nome comune, numero d’identificazione

Descrizione

Organismo

Funzioni/condizioni specifiche e limitazioni

Virus della granulosi della capua

  • – isolato GV-0001

Virus entomopatogeno

Virus

insetticida

Parte C Macrorganismi

È inserito nell’elenco:

Nome comune, numero d’identificazione

Descrizione

Organismo

Funzioni/Condizioni specifiche e limitazioni

...

Chrysoperla lucasina

Neurottero predatore

Insetti

insetticida

...

Parte D Sostanze di base

È inserito nell’elenco:

Nome comune

Specifica

Funzione / condizioni specifiche e limitazioni

...

Chitosano

N. CAS: 9012-76-4

≥ 85 % di chitosano

Tenore massimo di metalli pesanti: 20 mg/kg

Grado alimentare, conforme alle specifiche per «l’estratto di chitosano dai funghi», come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/24702 della Commissione.

Utilizzo come fungicida e battericida per il trattamento delle sementi o per applicazione fogliare; dose max. 800 g a.i/ha

...

La voce «Idrogenocarbonato di sodio» è sostituita dalla seguente versione:

Nome comune

Specifica

Funzione / condizioni specifiche e limitazioni

Idrogenocarbonato di sodio

N. CAS: 144-55-8

Derrata alimentare secondo la legislazione sulle derrate alimentari

Utilizzo come fungicida per le indicazioni seguenti:

  • – verdura, piante ornamentali, viti, bacche, oidio, stadi BBCH 12-89; concentrazione max.: 1 %; periodo d’attesa 1 giorno;

  • – melo, ticchiolatura, stadi 10-85; concentrazione max. 1 %; periodo d’attesa 1 giorno;

  • – lotta contro le malattie nello stoccaggio di frutta, dopo il raccolto; max. 2 trattamenti; concentrazione max. 4 %.

Lotta contro i muschi nelle piante in vaso; max. 122 kg/ha; testarne dapprima la tollerabilità su poche piante.