RU 2025 415
Decreto federale
che approva la modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
del 12 marzo 2025
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20242,
decreta:
Art. 1
La risoluzione n. 259 del 18 maggio 20233 del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo che modifica l’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per consentire un’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq è approvata.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2
Il presente decreto non sottostà a referendum.