RU 2025 428
Ordinanza del DFF
concernente il compenso alle autorità cantonali
per il loro onere in relazione con la riscossione
della tassa sul traffico pesante
del 6 giugno 2025
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 98 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 marzo 20241
sul traffico pesante (OTTP),
ordina:
Art. 1 Ammontare del compenso
Il compenso alle autorità d’esecuzione cantonali per il loro onere in relazione con l’esecuzione della legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante e dell’OTTP ammonta, per ogni veicolo a motore e rimorchio con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t, a:
per i primi 2000 veicoli: 24 franchi;
per tutti gli altri veicoli: 12 franchi.
Sono determinanti i veicoli a motore e i rimorchi che secondo il Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono immatricolati nel Cantone interessato il 30 settembre dell’anno per il quale viene concesso il compenso.
Art. 2 Comunicazione dell’UDSC alle autorità d’esecuzione cantonali
Entro il 15 ottobre dell’anno per il quale viene concesso il compenso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica alle autorità d’esecuzione cantonali l’importo che viene loro versato.
Art. 3 Computo del compenso con la tassa forfettaria sul traffico pesante
Le autorità d’esecuzione cantonali computano il compenso con i loro introiti provenienti dalla tassa forfettaria sul traffico pesante (art. 72 OTTP).
Art. 4 Verifica dell’ammontare del compenso
Il DFF verifica periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, l’ammontare del compenso e, se del caso, lo adegua alla mutata situazione.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFF del 5 maggio 20003 concernente il compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
6 giugno 2025 | Dipartimento federale delle finanze: Karin Keller-Sutter |