RU 2025 45
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 15 gennaio 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1, nota a piè di pagina
I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/18062 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.
II
L’allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 4 febbraio 2025.
15 gennaio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
Atti di esecuzione e atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l’esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, emanati in virtù del regolamento (UE) 2018/1806
(art. 8 cpv. 3)
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