RU 2025 470
Ordinanza del DATEC
concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
(OEE-AAT)
del 2 luglio 2025
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica,
ordina:
Art. 1 Limiti delle categorie di efficienza energetica
Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2026 sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica | Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria) |
|---|---|
A | ≤ 3,23 |
B | > 3,23 fino a ≤ 4,03 |
C | > 4,03 fino a ≤ 4,84 |
D | > 4,84 fino a ≤ 5,65 |
E | > 5,65 fino a ≤ 6,46 |
F | > 6,46 fino a ≤ 7,26 |
G | > 7,26 |
Art. 2 Media delle emissioni di CO2
Per il 2026 la media delle emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta è di 111 g/km.
Art. 3 Calcolo dell’equivalente benzina3
L’equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:
diesel: consumo di energia in l/100 km × 1,14;
gas naturale: consumo di energia in kg/100 km × 1,52 l/kg;
gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia in l/100 km × 0,79;
miscela di carburante E85: consumo di energia in l/100 km × 0,72;
elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 0,11 l/kWh;
idrogeno: consumo di energia in kg/100 km × 3,82 l/kg.
Art. 4 Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria4
L’equivalente benzina per l’energia primaria per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:
diesel: consumo di energia in l/100 km × 1,10;
gas naturale: consumo di energia in kg/100 km × 1,11 l/kg;
gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia in l/100 km × 0,78;
miscela di carburante E85: consumo di energia in l/100 km × 1,68;
elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 0,22 l/kWh;
idrogeno: consumo di energia in kg/100 km × 6,62 l/kg.
Art. 5 Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica5
Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità si calcolano come segue, dividendo i valori delle emissioni di CO2 per 100 in ciascun caso:
benzina: consumo di energia in l/100 km × 461 g CO2/l;
diesel: consumo di energia in l/100 km × 437 g CO2/l;
gas naturale: consumo di energia in kg/100 km × 527 g CO2/kg;
gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia in l/100 km × 355 g CO2/l;
miscela di carburante E85: consumo di energia in l/100 km × 462 g CO2/l;
elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 111 g CO2/kWh;
idrogeno: consumo di energia in kg/100 km × 1078 g CO2/kg.
Art. 6 Disposizioni speciali per i veicoli NEDC
Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV6 (veicoli NEDC), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2026 sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica | Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria) |
|---|---|
A | ≤ 4,80 |
B | > 4,80 fino a ≤ 5,12 |
C | > 5,12 fino a ≤ 5,56 |
D | > 5,56 fino a ≤ 6,00 |
E | > 6,00 fino a ≤ 6,65 |
F | > 6,65 fino a ≤ 7,52 |
G | > 7,52 |
L’etichettaEnergia per i veicoli NEDC contiene:
un’indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC);
l’obiettivo di emissioni di CO2 pari a 95 g/km.
Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DATEC del 5 luglio 20247 concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2 luglio 2025 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |