RU 2025 550
Ordinanza
concernente l’abolizione dell’obbligo di approvazione o consultazione del Dipartimento federale delle finanze o dell’Amministrazione federale delle finanze statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari
del 27 agosto 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 21 novembre 20071 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure
Art. 25 cpv. 2
Abrogato
2. Ordinanza del 29 novembre 20132 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione
Art. 49 cpv. 3
Abrogato
3. Ordinanza del 25 giugno 20253 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Art. 20 cpv. 2
Abrogato
4. Ordinanza del 7 novembre 20074 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale
Art. 24 cpv. 1
Il DATEC conclude una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile, in base ai programmi d’agglomerato e al decreto finanziario dell’Assemblea federale.
5. Ordinanza del 29 giugno 20115 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo
Art. 5 cpv. 1
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all’articolo 37a capoverso 3 LUMin.
Art. 10 cpv. 2
Abrogato
6. Ordinanza del 14 ottobre 20156 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria
Art. 25 cpv. 3
L’UFT decide sulla rinuncia al rimborso dei mutui o alla loro conversione in capitale proprio di cui all’articolo 51b capoverso 3 Lferr.
Art. 33 cpv. 1
Il DATEC conclude convenzioni di attuazione sull’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria di cui all’articolo 48f Lferr con i gestori dell’infrastruttura o le società costruttrici. Le fasi di progettazione e realizzazione sono di regola disciplinate in convenzioni di attuazione separate.
7. Ordinanza del 25 maggio 20167 sul trasporto di merci
Art. 11 cpv. 2
Abrogato
Art. 14 cpv. 4
In casi di rigore, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, può rinunciare integralmente o parzialmente a esigere la restituzione.
8. Ordinanza del 16 ottobre 20248 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori
Art. 51 cpv. 1
Le fideiussioni sono concesse per il finanziamento degli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un’indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un’offerta in virtù dell’articolo 36 capoverso 1. L’UFT decide in merito alle deroghe.
Art. 56 cpv. 2
Abrogato
9. Ordinanza del 2 novembre 20229 sui miglioramenti strutturali
Art. 55 cpv. 6
Abrogato
10. Ordinanza del 12 dicembre 197710 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali
Art. 16 cpv. 2
I provvedimenti il cui costo prevedibile ammonta fino a 20 milioni di franchi sono decisi dalla DSC.
Allegati 1 e 2
L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
L’allegato 2 è abrogato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2025.
27 agosto 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(n. I/10)
Competenze finanziarie dei dipartimenti e degli uffici federali nel settore della cooperazione allo sviluppo
(art. 15 cpv. 2)
Importo | Competenza | Competenza finanziaria | Competenza finanziaria | Competenza finanziaria | Competenza finanziaria | Competenza finanziaria per provvedimenti |
oltre | Dipartimento | Dipartimento federale | Dipartimento federale dell’economia, della | Dipartimento federale | Dipartimento federale | Dipartimento federale |
fino a | DSC | DSC | SECO | DSC, con l’accordo | SECO, con l’accordo | SECO |