Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera, la Germania e l’Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas

AS 2025 589 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 21 mar 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2025-589/it/decreto-federale-che-approva-e-traspone-nel-diritto-svizzero-l-accordo-tra-la-svizzera-la-germania-e-l-italia-concernente-misure-di-solidarieta-volte-a-garantire-la-sicurezza-dell-approvvigionamento-di-gas

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana (RS 0.733.2),

Foglio federale: Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera, la Germania e l’Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (BBl 2025 1116),

RU 2025 589

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera, la Germania e l’Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas

del 21 marzo 2025

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20242,

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2024 2318

decreta:

Art. 1

L’Accordo del 19 marzo 20243 concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana è approvato.

Footnotes

  1. [3] RS 0.733.2; FF 2024 2322

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’allegato.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 21 marzo 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2025.4

Footnotes

  1. [4] FF 2025 1116

Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° ottobre 2025.

27 agosto 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Modifica di un altro atto normativo

(art. 2)

La legge federale del 30 settembre 20165 sull’energia è modificata come segue:

Footnotes

  1. [5] RS 730.0

Art. 8a Misure volte a garantire l’approvvigionamento di gas

Se imprese od organizzazioni del settore del gas sono tenute ad adottare misure volte a garantire l’approvvigionamento di gas sulla base della legge del 17 giugno 20166 sull’approvvigionamento del Paese, i rispettivi costi sono considerati costi computabili della rete di trasporto che i gestori di quest’ultima possono ripercuotere in modo non discriminatorio sui consumatori finali.

Footnotes

  1. [6] RS 531

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese decide in merito all’adeguatezza dei costi computati.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni:

  1. sulla ripartizione dei costi tra i gestori della rete di trasporto e sulla loro ulteriore ripercussione sui consumatori finali;

  2. sull’indicazione trasparente dei costi nel corrispettivo per l’utilizzazione della rete.