Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Accordo del 13 giugno 1976 per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo

AS 2025 64 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 feb 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2025-64/it/accordo-del-13-giugno-1976-per-l-istituzione-di-un-fondo-internazionale-di-sviluppo-agricolo

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Accordo per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (RS 0.972.0)

RU 2025 64

Accordo del 13 giugno 1976
per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo

Preambolo

Traduzione

Emendamento all’Accordo adottato con la Risoluzione 143/XXIX

Adottato dal Consiglio dei Governatori il 16 febbraio 2006
Entrato in vigore il 16 febbraio 2006

La sezione 2 g) dell’articolo 7 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato):

  1. Salvo che il Consiglio di amministrazione decida altrimenti, il Fondo affida la gestione dei prestiti ad istituzioni o entità nazionali, regionali, internazionali o di altro tipo competenti, affinché esse procedano all’esborso dei fondi provenienti da ciascun prestito e vigilino sull’esecuzione del progetto o programma concordato. Tali istituzioni o entità, a carattere mondiale, regionale o nazionale, vengono selezionate caso per caso, con l’approvazione del beneficiario. Prima di sottoporre un prestito all’approvazione del Consiglio di amministrazione, il Fondo si accerta che l’istituzione o l’entità a cui detta vigilanza verrà affidata approvi i risultati dell’esame relativo al progetto o programma. Le necessarie disposizioni a tal fine vengono adottate mediante un accordo tra il Fondo e l’istituzione o ente incaricato dell’esame, da un lato, e l’istituzione o l’entità a cui verrà affidata la sorveglianza, dall’altro.