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Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a ERIC ACTRIS

AS 2025 655 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 apr 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2025-655/it/dichiarazione-della-svizzera-sull-adesione-a-eric-actris

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a ERIC ACTRIS (RS 0.423.139.21)

RU 2025 655

Dichiarazione della Svizzera
sull’adesione a ERIC ACTRIS

Preambolo

Traduzione

1. In vista della sua domanda di adesione ad ERIC ACTRIS la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue:

  1. (a) ERIC ACTRIS ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 20091 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

  2. (b) L’adesione della Svizzera ad ERIC ACTRIS è retta da disposizioni determinate in applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.

Footnotes

  1. [1] GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

2. La Svizzera accorda ad ERIC ACTRIS un trattamento conforme:

  1. (a) all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 capoverso 1 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 20062 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e a un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 20193 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto ERIC ACTRIS; e

  2. (b) all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 20144 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Footnotes

  1. [2] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/890, GU L 155 dell’8.6.2022, pag. 1.
  2. [3] GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/543, GU 107 del 6.4.2022, pag. 13.
  3. [4] GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65; modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/2495, GU L del 16.11.2023.

Di conseguenza ERIC ACTRIS è esentato dall’imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali e nel quadro dei limiti definiti dallo statuto ERIC ACTRIS. L’esenzione si estende ai centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c della legge federale del 14 dicembre 20125 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione nel quadro della loro cooperazione con ERIC ACTRIS.

Footnotes

  1. [5] RS 420.1

3. La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l’intera durata della sua appartenenza a ERIC ACTRIS.