RU 2025 670
Ordinanza
sull’integrazione degli stranieri
(OIntS)
Modifica del 22 ottobre 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1
I rifugiati, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell’aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure di integrazione o reintegrazione professionale; nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, l’obbligo può essere formulato sotto forma di accordo d’integrazione.
Art. 14 cpv. 2
L’accordo di programma fissa in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure per promuovere la prima integrazione, il contributo della Confederazione e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell’accordo di programma è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata inferiore. Gli accordi di programma in corso di validità possono essere prorogati.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.
22 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |