Fonte

RU 2025 670

Ordinanza
sull’integrazione degli stranieri
(OIntS)

Modifica del 22 ottobre 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1

I rifugiati, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell’aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure di integrazione o reintegrazione professionale; nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, l’obbligo può essere formulato sotto forma di accordo d’integrazione.

Art. 14 cpv. 2

L’accordo di programma fissa in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure per promuovere la prima integrazione, il contributo della Confederazione e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell’accordo di programma è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata inferiore. Gli accordi di programma in corso di validità possono essere prorogati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.

22 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi