Fonte

RU 2025 699

Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Preambolo

Ordinanza
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 13 dicembre 2024 (RU 2025 12; RS 922.01)

Art. 10d cpv. 4 lett. a

Invece di:

L’UFAM verifica l’idoneità alla protezione del bestiame dei cani che hanno almeno 18 mesi di età. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. in funzione del suo impiego, essere socializzato nei confronti degli esseri umani e delle persone e adattato alle situazioni ambientali (art. 73 cpv. 1 OPAn1) e, in presenza del detentore, è controllabile da quest’ultimo;

Leggasi:

L’UFAM verifica l’idoneità alla protezione del bestiame dei cani che hanno almeno 18 mesi di età. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. in funzione del suo impiego, essere socializzato nei confronti degli esseri umani e degli animali ed essere adattato alle situazioni ambientali (art. 73 cpv. 1 OPAn2) nonché, in presenza del detentore, essere controllabile da quest’ultimo;

12 novembre 2025

Cancelleria federale