RU 2025 720
Ordinanza
sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza sui concimi, OCon)
Modifica del 29 ottobre 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20231 sui concimi è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2, nota a piè di pagina
Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/10092, a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti:
Art. 14 cpv. 3
I concimi di cui ai capoversi 1 e 2 contenenti un sottoprodotto di origine animale del seguente elenco sono soggetti a registrazione:
resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero;
scarti verdi con resti alimentari;
uova, latte, latticini e colostro;
prodotti dell’apicoltura;
lana;
scarti del metabolismo.
Art. 17 lett. c e d
Non soggiacciono all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 14:
i compost e i digestati:
provenienti da impianti di compostaggio e di fermentazione che dispongono di un regolamento d’esercizio sottoposto all’autorità cantonale competente per parere, e
che non sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere b–g o 2;
i substrati di coltivazione, tranne se:
le quantità fornite superano 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo per anno civile,
sono forniti in sacchi, o
sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere b–g o 2.
Art. 31 cpv. 8
Le prescrizioni di etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti ai sensi del regolamento (UE) 2024/25163 sono applicabili anche ai concimi importati o messi in commercio in Svizzera.
Art. 36 cpv. 2
I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio e importati sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest’ultima sono rispettati. L’UFAG assume tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.
Art. 39 cpv. 3
Concerne soltanto il testo tedesco
II
Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2 L’articolo 31 capoverso 8 entra in vigore il 1° maggio 2027.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
Categorie di materiali costituenti (CMC)
(art. 14 cpv. 2 e 20 cpv. 1 lett. b e c)
Art. N. 2
2 Esigenze relative alle CMC
CMC 2 cpv. 2
Le piante, le parti di piante o gli estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 o per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrispondono ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
CMC 6 cpv. 3
Un sottoprodotto dell’industria alimentare che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
CMC 7: Microrganismi
Un concime a cui vengono aggiunti intenzionalmente microrganismi è soggetto ad autorizzazione.
CMC 8 cpv. 2
Un polimero nutriente che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
CMC 9 cpv. 2
Un polimero diverso dai polimeri nutrienti che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
CMC 10 cpv. 2
Un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell’OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell’OSOAn.
CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE deve adempiere le prescrizioni definite per la CMC 11 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 ed è soggetto ad autorizzazione.
Prescrizioni di etichettatura
(art. 31 cpv. 1)
1 Prescrizioni generali di etichettatura
Art. N. 1 cpv. 6bis
Se si aggiungono intenzionalmente microrganismi, devono esserne indicati il genere, la specie e i ceppi. La loro concentrazione deve essere espressa quale numero di unità attive per volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il microrganismo, ad esempio in unità formanti colonie per grammo (ufc/g). L’etichetta deve contenere la dicitura: «I microrganismi possono provocare reazioni di sensibilizzazione».
Art. N. 2
2 Prescrizioni di etichettatura specifiche del prodotto
PFC 1(B) cpv. 5 lett. c, frase intoduttiva
Concerne soltanto il testo francese
PFC 1(C)(I)(a) cpv. 8 lett. c, frase intoduttiva
Concerne soltanto il testo francese
PFC 1(C)(I)(b) cpv. 6 lett. c, frase intoduttiva
Concerne soltanto il testo francese
PFC 6(A)
Abrogato
PFC 100 cpv. 3
Le prescrizioni di etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai concimi aziendali provenienti da un’azienda di allevamento di animali, forniti direttamente agli utilizzatori finali professionali e registrati secondo l’OSIAgr4. I Principi di concimazione di Agroscope fungono da istruzioni concernenti l’utilizzazione.
PFC 103 cpv. 2
Concerne soltanto il testo tedesco