RU 2025 72
Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
del 25 novembre 1952 (RU 1952 1050; RS 834.1)
Art. 16l cpv. 1
Invece di:
L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di paternità.
Leggasi:
L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.
28 gennaio 2025 | Cancelleria federale |