Fonte

RU 2025 72

Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Preambolo

Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

del 25 novembre 1952 (RU 1952 1050; RS 834.1)

Art. 16l cpv. 1

Invece di:

L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di paternità.

Leggasi:

L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.

28 gennaio 2025

Cancelleria federale