Fonte

RU 2025 746

Ordinanza
sul risanamento dei siti inquinati
(Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Modifica del 29 ottobre 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.

29 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Valori di concentrazione per valutare la necessità di risanamento di suoli

(art. 12 cpv. 1)

Art. N. 2 Tabella

La voce «Idrocarburi monociclici aromatici (BTEX)» è stralciata, la voce «Idrocarburi alifatici C11–C40» include la nuova denominazione «Idrocarburi alifatici C10–C40» e le voci di cui sotto sono modificate come segue:

Sostanze

Valore di concentrazione

Piombo

300 mg Pb/kg

Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)****

10 mg/kg

Benzo(a)pirene

1 mg/kg

Diossine e sostanze diossina-simili
(PCDD, PCDF e dl-PCB)*****

20 ng TEQ/kg

  • **** ∑16 PAH dell’EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene.

  • ***** ∑29 congeneri delle dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e bifenili policlorurati diossina-simili (dl-PCB) secondo il fattore di equivalenza tossica dell’OMS (WHO22-TEF).