RU 2025 752
Ordinanza
dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione
(Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)
Modifica del 19 settembre 2025
Preambolo
L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
ordina:
I
L’ordinanza del 17 marzo 20081 sulla sorveglianza ASR è modificata come segue:
Art. 5 Misure di gestione della qualità attinenti all’impresa
Le imprese di revisione che effettuano servizi di revisione secondo l’articolo 2 lettera a numero 1 LSR e applicano gli SR-CH devono garantire la qualità dei loro servizi di revisione in conformità alle disposizioni degli standard svizzeri di gestione della qualità 1 e 2 (ISQM‑CH 1 e 2).
Le imprese di revisione che applicano gli standard di revisione dell’IAASB per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono garantire la qualità dei loro servizi di revisione sia secondo gli ISQM-CH 1 e 2 sia secondo gli standard internazionali di gestione della qualità «International Standards on Quality Management 1 e 2» (ISQM 1 e 2).
Art. 6 Pubblicazione degli standard riconosciuti per la revisione e la gestione della qualità
L’autorità di sorveglianza pubblica un elenco degli standard riconosciuti per la revisione e la gestione della qualità.
Art. 7 cpv. 1 lett. b
L’autorità di sorveglianza controlla in particolare se:
l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale rispetta le prescrizioni e gli standard in materia di indipendenza e per quanto concerne la gestione della qualità e i servizi di revisione forniti.
Art. 10 rubrica e cpv. 3
Esigenze concernenti la documentazione di verifica e la documentazione relativa alle misure di gestione della qualità
La documentazione relativa alle misure di gestione della qualità ai sensi dell’articolo 12 LSR deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto delle misure prese e dell’attuazione delle stesse.
Art. 11 Controllo sul processo di monitoraggio e di miglioramento
Sulla base della documentazione relativa al processo di monitoraggio e di miglioramento effettuato dall’impresa di revisione, l’autorità di sorveglianza controlla in particolare:
la procedura di monitoraggio e di adozione di misure correttive;
la composizione e la qualifica del team che effettua il monitoraggio;
i criteri adottati per la selezione dei servizi di revisione controllati;
il numero dei servizi di revisione sottoposti a controllo nell’arco di un esercizio annuale;
i risultati del monitoraggio.
Art. 12 cpv. 2
Se il processo interno di monitoraggio e di miglioramento effettuato dall’impresa di revisione risulta adeguato e verificabile da parte dell’autorità di sorveglianza (art. 11), quest’ultima ne tiene conto all’atto del controllo.
Art. 13 cpv. 3
A tale scopo l’autorità di sorveglianza fissa un termine adeguato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2025.
19 settembre 2025 | In nome dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori: La presidente, Wanda Eriksen-Grundbacher |