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Ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale

AS 2025 808 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 26 nov 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2025-808/it/ordinanza-del-dfi-concernente-i-limiti-massimi-per-i-residui-di-sostanze-farmacologicamente-attive-e-di-additivi-per-alimenti-per-animali-nelle-derrate-alimentari-di-origine-animale

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (AS 2022 123),

RU 2025 808

Ordinanza del DFI
concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale
(ORDOA)

Modifica del 26 novembre 2025

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 5 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale,

Footnotes

  1. [1] RS 817.022.13

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Art. 7a–7c

Abrogati

Art. 7d Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2025

I residui di sostanze farmacologicamente attive non conformi alla modifica del 26 novembre 2025 concernente l’elenco 1 dell’allegato non devono più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale dal 1° luglio 2026.

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Laurent Monnerat

Elenco dei limiti massimi per i residui

(art. 3 cpv. 1–5 e 4 cpv. 2 lett. a)

Art. N. 1 nota a piè di pagina

1 Elenco dei limiti massimi autorizzati per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale e classificazione di tali sostanze

I limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive sono fissati nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/20102.

Footnotes

  1. [2] Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, GU L 15, del 20.1.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1908, GU L, 2025/1908, 25.9.2025.