RU 2025 829
Ordinanza
sull’energia
(OEn)
Modifica del 26 novembre 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 rubrica
Oggetto
Art. 1a Obiettivi intermedi per il potenziamento delle energie rinnovabili
Per l’incremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, l’obiettivo intermedio per il 2030 è una produzione complessiva di almeno 23 000 GWh.
Gli obiettivi intermedi per il 2030 concernenti l’incremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili sono:
per gli impianti fotovoltaici: una produzione complessiva di almeno 18 700 GWh;
per gli impianti eolici: una produzione complessiva di almeno 2300 GWh.
Art. 39 cpv. 1
Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo certificato dall’UFE, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all’esame dell’UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.
Art. 51 cpv. 2
Chi intende utilizzare una tale convenzione sugli obiettivi, elabora in collaborazione con un terzo certificato dall’UFE una corrispondente proposta e la sottopone all’esame dell’UFE. La verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi compete all’UFE.
II
L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa:
Numero 3.2 lettera e
3.2 Non sono computabili in particolare:
per gli impianti idroelettrici sul confine: la quota dei costi che supera la quota corrispondente alla sovranità svizzera; questa quota dei costi è invece computabile:
per le centrali ad acqua fluente nelle quali tutte le componenti dell’impianto sono situate in territorio svizzero, e
per le centrali alpine ad accumulazione, a condizione che i tratti di corsi d’acqua da risanare ai sensi degli articoli 83a LPAc e 10 LFSP siano situati esclusivamente in territorio svizzero.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Karin Keller-Sutter |