Fonte

RU 2025 829

Ordinanza
sull’energia
(OEn)

Modifica del 26 novembre 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 rubrica

Oggetto

Art. 1a Obiettivi intermedi per il potenziamento delle energie rinnovabili

Per l’incremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, l’obiettivo intermedio per il 2030 è una produzione complessiva di almeno 23 000 GWh.

Gli obiettivi intermedi per il 2030 concernenti l’incremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili sono:

  1. per gli impianti fotovoltaici: una produzione complessiva di almeno 18 700 GWh;

  2. per gli impianti eolici: una produzione complessiva di almeno 2300 GWh.

Art. 39 cpv. 1

Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo certificato dall’UFE, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all’esame dell’UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.

Art. 51 cpv. 2

Chi intende utilizzare una tale convenzione sugli obiettivi, elabora in collaborazione con un terzo certificato dall’UFE una corrispondente proposta e la sottopone all’esame dell’UFE. La verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi compete all’UFE.

II

L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa:

Numero 3.2 lettera e

  • 3.2 Non sono computabili in particolare:

    1. per gli impianti idroelettrici sul confine: la quota dei costi che supera la quota corrispondente alla sovranità svizzera; questa quota dei costi è invece computabile:

      1. per le centrali ad acqua fluente nelle quali tutte le componenti dell’impianto sono situate in territorio svizzero, e

      2. per le centrali alpine ad accumulazione, a condizione che i tratti di corsi d’acqua da risanare ai sensi degli articoli 83a LPAc e 10 LFSP siano situati esclusivamente in territorio svizzero.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi